Divieto rinnovo incarico

Finanza locale
11 Novembre 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

I revisori sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco senza la possibilità di rinnovo

Testo 

Con riferimento alla nota con la quale si chiedono alcuni chiarimenti in ordine alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, si osserva quanto segue.
In ordine al primo aspetto, ossia se sia possibile, "in piena vigenza dell'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000, confermare dopo il primo triennio il revisore uscente, rimandando la nomina del nuovo revisore sorteggiato al secondo triennio", si conferma quanto già osservato in merito con la precedente ministeriale n.39315 del 16 maggio 2014, e cioè che, stante il dettato normativo di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2001, a decorrere dall'effettivo avvio delle relative modalità applicative, come previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n.23, i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco; per cui, da tale data, deve ritenersi che non possa più procedersi alla scelta del revisore con le modalità previgenti.
Peraltro, il citato articolo 235, comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, non prevede più la possibilità di un rinnovo, ma solo che i componenti dell'organo di revisione "non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale".
Quanto alla problematica relativa alla imminente cessazione della Comunità Montana a seguito di disposizioni regionali, di cui non sono stati forniti ulteriori e più precisi elementi di conoscenza, nell'osservare, che tali disposizioni non risultano ancora formalmente emanate, si ritiene che, allo stato attuale, se l'ente è regolarmente costituito ed effettua attività di programmazione e gestione economico-finanziaria, dovrà procedere al rinnovo del proprio organo di revisione con le modalità vigenti sopra indicate. In ogni caso, sulla problematica potranno essere interessati i competenti uffici regionali.