Rimborso spese al revisore prima del 24 giugno 2014

Finanza locale
15 Ottobre 2014
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

La liquidazione di un importo per missioni e rimborso spese richiesto dal revisore superiore al 50 per cento del compenso annuo è possibile soltanto se riferito a periodo antecedente il 24 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. n.66 del 2014

Testo 

Un comune ha rappresentato la situazione venutasi a determinare in relazione alla spesa, ritenuta eccessiva, per rimborso spese viaggio, chiesta dal revisore dei conti per presenze presso il comune per lo svolgimento dell'incarico e ha chiesto, in relazione alle recenti modifiche dell'articolo 241 del decreto legislativo n.267 del 2000, introdotte dalla legge di conversione del decreto legge n.66 del 2014, di conoscere l'orientamento di questa Amministrazione in ordine ad alcuni aspetti applicativi della stessa disposizione.
In particolare è stato chiesto se l'ente sia tenuto a liquidare l'importo per missioni e rimborso spese richiesto dal revisore che, dalla data della nomina ha già superato il 50 per cento del compenso annuo, se a seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni possano liquidarsi ulteriori importi per rimborso spese che dovessero essere richiesti nel corso dell'anno e, infine, se sia possibile prevedere nel Regolamento di contabilità un tetto massimo di spesa non superiore ad un terzo del compenso base con decorrenza dall'anno 2015.
Sulla problematica è stato ritenuto opportuno acquisire anche l'avviso dell'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP del Ministero dell'economia e delle finanze il quale si è espresso con nota n.78685 dell'8 ottobre 2014.
Al riguardo si comunica quanto segue.
L'articolo 19 comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, introdotto dalla legge conversione 23 giugno 2014, n.89, ha modificato l'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con l'inserimento del comma 6-bis, il quale prevede che "l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggi, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi".
La disciplina del rimborso delle spese di viaggio e di vitto e alloggio eventualmente spettanti componenti dell'organo di revisione è contenuta nell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'interno 2005.
La recente modifica normativa introdotta dal citato articolo 19, rubricato "Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane", è finalizzata al contenimento degli oneri a carico dei comuni per il rimborso delle spese eventualmente spettanti ai revisori aventi residenza fuori del comune ove ha sede l'ente, a seguito delle nuove modalità di scelta del revisore mediante estrazione a sorte da un elenco, articolato a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti.
In ordine ai profili circa la decorrenza dell'applicazione della predetta disposizione, si ritiene che, in mancanza di specifica espressa previsione in merito e trattandosi di norma a valenza economica, la modifica non possa che avere decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2014, n.89, ossia dal 14 giugno 2014 ed efficacia immediata, quindi anche sull'incarico in corso, fermi restando gli oneri già maturati prima dell'entrata in vigore della norma.
Per quanto riguarda la possibilità di adottare apposita modifica regolamentare tesa a ridurre il limite massimo dell'importo annuo rimborsabile con efficacia dal 1 gennaio 2015, si ritiene che la modifica in esame rientri nella facoltà dell'ente, essendo il limite fissato dalla norma un limite massimo e stante il rinvio al regolamento di contabilità dell'ente in ordine alle modalità di calcolo dei rimborsi in esame previsto dall'articolo 3 del citato D.M. 20 maggio 2005.