Ruolo del Presidente del Consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2014
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Presidente consiglio comunale. L’articolo 39 del decreto legislativo n. 267/00, al comma 1, prevedendo la possibilità anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di istituire la figura del presidente del consiglio, dispone che a questi sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Nulla dispone in ordine ad eventuali affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere comunale come disciplinati,
in particolare, dall’art. 43 dello stesso decreto legislativo n. 267/00, che, dunque vengono mantenuti anche in capo al consigliere-presidente.

Testo 

Con nota in data 11 settembre 2014, ad ogni buon fine allegata in copia, il consigliere del comune di .., ha chiesto un parere in ordine al ruolo super partes a cui sarebbe tenuto il presidente del consiglio comunale.
In particolare, il predetto consigliere segnala che il predetto presidente, essendo anche capogruppo di un gruppo unipersonale, esercita il diritto di dichiarazione di voto al termine della discussione di ogni argomento all'ordine del giorno, al pari degli altri capigruppo, nonostante una propria pregressa manifestazione di intenti di non avvalersi del ruolo attivo del capogruppo in termini politici.
Al riguardo, si osserva che le 'dichiarazioni di voto', previste dall'abrogata normativa relativa all'ordinamento degli enti locali (art. 302 T.U. n. 148/1915), che consentivano a ciascun consigliere di esercitare il diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo, anche al fine di separare la propria responsabilità da quella del collegio, sono ora disciplinate dal regolamento.
Nel caso in esame il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di ., all'art. 28, comma 7, prevede, tra l'altro, che 'prima della chiusura della discussione ciascun Capo Gruppo o suo delegato può intervenire per le dichiarazioni di voto per non più di 2 (due) minuti', mentre l'art. 3 dello stesso regolamento stabilisce che per la costituzione di un gruppo è sufficiente anche la partecipazione di un solo consigliere, a condizione che appartenga ad una lista rappresentata in consiglio comunale in seguito alle elezioni.
Rilevata la conformità regolamentare del gruppo unipersonale che fa capo al consigliere attuale presidente del consiglio comunale, si osserva, altresì, che l'articolo 39 del decreto legislativo n. 267/00, al comma 1, prevedendo la possibilità anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di istituire la figura del presidente del consiglio, dispone che a questi sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Nulla dispone in ordine ad eventuali affievolimenti dei diritti connessi allo status di consigliere comunale come disciplinati,
in particolare, dall'art. 43 dello stesso decreto legislativo n. 267/00, che, dunque vengono mantenuti anche in capo al consigliere-presidente.
Peraltro, la dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio non appare vincolante ed è, dunque, inidonea a limitare le prerogative riconosciute ad ogni consigliere comunale.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'Ente interessato.