Costituzione di gruppi consiliari.

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2014
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Commissioni consiliari. In base a quanto disposto dall’art. 38, comma 6, del T.U.O.E.L., anche le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E’ da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Testo 

Con nota del 4 settembre u.s., che si allega in copia, il Comune di . ha posto un quesito in materia di costituzione di gruppi consiliari e di formazione delle commissioni consiliari, alla luce della avvenuta riduzione del numero dei consiglieri da 16 a 12, oltre al sindaco, a seguito delle recenti consultazioni amministrative.
In particolare, ritenendo, comunque, necessaria la modifica del regolamento consiliare, è stato chiesto in che modo debbano essere rappresentati i gruppi consiliari all'interno delle commissioni, se debba essere rappresentato il gruppo di minoranza costituitosi successivamente all'insediamento del Consiglio comunale e quali criteri occorra adottare per rispettare la proporzionalità richiamata dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267000.
Al riguardo, si osserva che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del citato decreto legislativo. La materia, pertanto, è disciplinata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta ai consigli dal citato art. 38.
I mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.
Nel caso rappresentato, si osserva che il regolamento sul funzionamento del consiglio del Comune di . all'art. 5, comma 1, si limita a rinviare la costituzione dei gruppi a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto, mentre il comma 2, rinvia alle disposizioni dell'art. 15 dello stesso statuto e ad apposito regolamento circa la costituzione delle commissioni.
L'art. 14 del citato regolamento sul funzionamento del consiglio al comma 1 prevede che 'i consiglieri si possono costituire in gruppi composti da uno o più elementi', mentre al comma 3 rinvia da un ulteriore regolamento 'il funzionamento dei gruppi consiliari e le loro attribuzioni'.
Non essendo posto alcun limite da parte del regolamento, i gruppi unipersonali, anche se formati successivamente all'insediamento del consiglio e che non seguano il risultato delle elezioni, sembrano, pertanto, ammissibili.
In base a quanto disposto dall'art. 38, comma 6, del T.U.O.E.L., anche le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito criterio di proporzionalità. E' da ritenersi, pertanto, che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Secondo l'univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, 4 luglio 1992, n. 796, T.A.R. Lombardia Milano, 3 maggio 1996, n. 567), assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare.
Ne consegue che gli eventuali mutamenti in corso di consiliatura nel rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare, ovvero nella consistenza numerica dei gruppi, dovrebbero implicare una revisione, a cura del consiglio comunale, degli assetti preesistenti nelle commissioni consiliari, al fine di ripristinare il rispetto dei surrichiamati criteri a cui le stesse devono essere conformate.
Resta rimessa all'autonomia organizzativa dell'ente locale l'individuazione, anche mediante opportune integrazioni del vigente regolamento, del meccanismo tecnico, quale voto plurimo, voto ponderato o altro, reputato maggiormente idoneo ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta.
Come rilevato nella surriferita sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 567/1996, infatti, il criterio proporzionale '.è posto dal legislatore come direttiva

suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile'.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.