Quorum strutturale. Validità sedute.

Territorio e autonomie locali
28 Ottobre 2014
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Quorum strutturale. L’art. 38, c. 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”; quest’ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del “terzo” dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in ordine alla definizione del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale di ...
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che, come noto, l'art. 38, c. 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto' la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'; quest'ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del 'terzo' dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.
Nel caso rappresentato, l'art. 45 del regolamento per il funzionamento del consiglio dispone che: 'Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco'.
Atteso che il consiglio del Comune di ., rinnovato a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel 2010, in conformità con la normativa al tempo vigente, risulta composto, avendo una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, dal sindaco e da venti consiglieri, si ritiene che, ai sensi della citata norma regolamentare, il numero di componenti l'organo, necessario al fine della validità della seduta in prima convocazione, sia di dieci consiglieri.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.