ART. 79 D.LGS. 267/2000 PERMESSI PER AMM.RI CONSIGLIERE - CAPOGRUPPO CONSILIARE DIRIGENTE MEDICO C/O ASL

Territorio e autonomie locali
9 Ottobre 2014
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

I COMMI 1 3 3 DELL'ART. 79 TUOEL, DISPONE CHE I CONSIGLIERI COMUNALI OVVERO I MEMBRI DELLE CONFERENZE DEI CAPOGRUPPO CONSILIAIR HANNO DIRITTO AD ASSENTARSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI PER L'EFFETTIVA DURATA DELLE STESSE E, TALE DIRITTO COMPRENDE IL TEMPO NECESSARIO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI RIUNIONE E RIENTRARE AL POSTO DI LAVORO. ATTESTAZIONE DEI PERMESSI

Testo 

Class. n.15900/TU/00/79

Roma, 9 ottobre 2014

Oggetto: Comune di ....... Art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si fa riferimento alla richiesta formulata ......... consigliere nonché capogruppo consiliare del Comune di .......; Dirigente medico presso la ASL di ......., che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito ai permessi di cui possa usufruire ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 79 del citato decreto legislativo n. 267/2000 dispone, ai commi 1 e 3 che i consiglieri comunali ovvero i membri delle conferenze dei capogruppo hanno diritto di assentarsi per la partecipazione alle riunioni consiliari per l'effettiva durata delle stesse e, tale diritto, comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il Presidente del consiglio e il Presidente dei gruppi consiliari comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, oltre ai permessi di cui al precedente comma, hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative mensili, configurando nelle stesso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e il rientro al posto di lavoro.
Si soggiunge poi, che ai sensi del comma 5 del citato articolo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi 'non retribuiti', sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Il successivo art. 80 dispone, infatti, che i permessi di cui all'art. 79 sono retribuiti, dal datore di lavoro, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore dal posto di lavoro.
Risulta fondamentale che le attività svolte dall'amministratore in questione siano correlate esclusivamente alle funzioni amministrative ricoperte, desunte da incarichi demandati all'amministratore dall'ente, proprio in forza della carica rivestita presso lo stesso.
Per quanto attiene alle modalità di attestazione dei permessi, si richiama il preciso obbligo per il lavoratore dipendente di documentare, con apposita certificazione, l'attività ed i tempi di espletamento del mandato ( art. 79, comma 6 T.U.O.E.L.).
In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi può essere rilasciata dal sindaco, dal segretario comunale, o dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, se prestabilito, o da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di sostituire l'attestazione per i permessi con una autocertificazione, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, ha la stessa validità legale dell'atto che sostituisce, tanto più che, nella fattispecie, tale dichiarazione viene effettuata da un amministratore locale investito di pubbliche funzioni.
Per quanto riguarda, infine, gli altri ulteriori quesiti formulati concernenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro o più in particolare l'organizzazione del lavoro all'interno della struttura ospedaliera, si significa che tali aspetti, in quanto non attinenti a profili giuridici in materia di status degli amministratori degli enti locali esulano dalle competenze di questa direzione centrale.

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