ART. 85 TUOEL

Territorio e autonomie locali
18 Giugno 2014
Categoria 
13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
Sintesi/Massima 

SI CONDIVIDONO LE RECENTI ARGOMENTAZIONI FORMULATE DALLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELLA BASILICATA E DELLA LOMBARDIA IN MERITO ALL'AMBITO APPLICATIVCO DELL'ART. 86, COMMA 2, DEL TUOEL ALLA LUCE ANCHE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RIMANE NELLA COMPETENZA DEI DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI LOCALI, PER LA PARTE DI RISPETTIVA COMPETENZA, L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE AI CASI CONCRETI, CON L'EVENTUALE AUSILIO DEL SEGRETARIO COMUNALE O MEDIANTE LA CONSULENZA DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI COMPETENTI -

Testo 

Class. n. 15900/TU/086 Roma,
Alla Prefettura di
OGGETTO: Art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si fa riferimento all'unita nota con la quale il comune di XXXXXXXX chiede di conoscere se l'obbligo per l'ente locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi sia subordinato all'espressa rinuncia dell'amministratore all'espletamento dell'attività lavorativa, secondo l'orientamento indicato dalle sezioni regionali della Corte dei Conti della Basilicata e della Lombardia con delibere, rispettivamente, del 15 gennaio 2014 e del 5 marzo 2014.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare i contenuti dell'art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove, al comma 1, è previsto che l'amministrazione locale provvede a proprio carico, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per le tipologie di amministratori ivi individuati, che siano collocati in aspettativa non retribuita.
Il successivo comma 2 dispone che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al citato comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili.
In merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al succitato comma 2, le sezioni regionali della Corte dei Conti, sono state chiamate ad esprimere il proprio parere sulla questione ovvero se anche per i lavoratori non dipendenti – per i quali l'istituto del collocamento in aspettativa non esiste – debba subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta, così da garantire che l'incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.
Il citato comma 2 dell'art. 86 del T.U.O.E.L. nulla dispone al riguardo.
Le sezioni regionali dell'organo di controllo hanno precisato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prevede, in favore dell'amministratore che non sia lavoratore dipendente, il pagamento di una cifra forfetaria da effettuarsi 'allo stesso titolo previsto dal comma 1' deve intendersi come riferita non già solo all'oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica, da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento assicura a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore. Tale opzione o scelta non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente.
Osserva al riguardo la Corte dei Conti che la mancanza, per i lavoratori che non siano dipendenti, dell'istituto dell'aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, e la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo della professione da parte dell'amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l'art. 86, commi 1 e 2 del TUOEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni, ad avviso dell'Organo di controllo, hanno la medesima ratio, e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali, costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti.
La circostanza che il decreto interministeriale del 25 maggio 2001 garantisca ai lavoratori non dipendenti la contribuzione minima non starebbe a significare, ad avviso delle sezioni regionali di controllo, che il lavoratore interessato possa accedervi solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l'assunzione da parte dell'Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell'equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.
Se si ammettesse, inoltre, che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua professione facendo gravare sul bilancio dell'Ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l'alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l'amministratore locale esercente la professione, l'arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza.
Né si ritiene possa essere validamente eccepito che, dalla circostanza che il più volte citato comma 2 dell'art. 86 del T.U.O.E.L. nulla dispone circa l'obbligo di astenersi dall'attività professionale da parte del lavoratore non dipendente durante lo svolgimento del mandato elettorale, ne può derivare un'assenza di tale obbligo espressamente voluta dal legislatore.
Ciò posto, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, si ritengono condivisibili le argomentazioni formulate dalle citate sezioni regionali di controllo in merito all'ambito applicativo dell'art. 86, comma 2, del T.U.O.E.L..
Relativamente al terzo punto del quesito inerente le indicazioni operative a cui attenersi per il versamento degli oneri in parola o al recupero delle somme versate dall'ente agli istituti previdenziali ed all'eventuale loro prescrizione, occorre precisare che questo Ufficio fornisce consulenza in ordine alla enucleazione di principi giuridici con riferimento ad ampie problematiche conseguenti ad innovazioni legislative o orientamenti giurisprudenziali. Rimane nella competenza dei dirigenti ed amministratori locali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l'applicazione di dettaglio ai casi concreti, con l'eventuale ausilio del segretario comunale oppure mediante la consulenza degli istituti previdenziali competenti.

IL DIRETTORE CENTRALE