Nomina revisori nei consorzi e società

Finanza locale
21 Agosto 2014
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Le modalità di scelta dei revisori tramite estrazione dall'elenco sono applicabili solo a comuni, province, comunità montane, unioni di comuni e non anche ai consorzi

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel rappresentare che il Presidente del Consorzio XXX ha chiesto l'attivazione della procedura prevista dal Decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n.23 per la scelta del collegio dei revisori dei conti dello stesso consorzio, chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in merito all’attivazione della procedura richiesta. In proposito, con ministeriale n.119717 del 14 dicembre 2012, si è già rappresentato che le nuove modalità di scelta dei revisori - introdotte dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011 e successivo regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n.23 - devono ritenersi applicabili obbligatoriamente solo a comuni, province, comunità montane, unioni di comuni. Infatti, il testo del citato comma 25 parla espressamente di "revisori degli enti locali" e lo stesso regolamento attuativo, predisposto con il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, ha sviluppato l'articolazione delle relative disposizioni di dettaglio andando a riscrivere le regole già previste all’articolo 234 del decreto legislativo n.267 del 2000 (tuel), il quale anch'esso dettava espressamente disposizioni sulla scelta e composizioni dell'organo di revisione economico-finanziario per i citati enti locali. Pertanto, non sembrano automaticamente applicabili ai Consorzi le nuove regole di scelta dei revisori introdotte con il predetto Regolamento, in quanto manca nelle disposizione di legge una preliminare statuizione circa la composizione del numero dei soggetti dell'organo di revisione economico-finanziario, ossia se esso debba essere composto da uno o tre soggetti in via generale, oppure da uno a tre a seconda della dimensione, peraltro l'articolo 31 del TUEL fa rinvio alle norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 dello stesso testo unico, in quanto compatibili. Del resto una tale definizione sarebbe propedeutica all'inserimento dei consorzi nell'ambito dell'articolazione in fasce di raggruppamento degli enti locali previste dal Regolamento. Resta il fatto che allo stato, per tutte le considerazioni esposte, si ritiene che le predette disposizioni relative alle nuove modalità di scelta dei revisori si applichino solo agli enti locali, come rappresentato con la predetta circolare, ferma restando la possibilità per gli altri enti di far ricorso in forma autonoma ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale.