NON RISULTA UN ESPLICITO INTERESSE DA PARTE DEL SINDACO ALLA CONOSCENZA DELL'ESPOSTO TANTO PIU' CHE LA DETERMINA DIRIGENZIALE DA CUI AVREBBE AVUTO INIZIO LA LAMENTATA SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA'E' STATA PRECEDENTEMENTE REVOCATA.
Classifica 15900/TU/00/61 Roma, 27 agosto 2014
OGGETTO: Ineleggibilità ex art. 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istanza di accesso agli atti. Quesito.
Con la nota sopra indicata, codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'istanza, con la quale il sindaco di ...... ha domandato copia dell'esposto presentato da un consigliere comunale di minoranza, concernente la presunta esistenza di una causa d'ineleggibilità, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per avere l'Amministrazione comunale affidato al fratello del primo cittadino un incarico di progettazione e direzione lavori.
Nella richiesta di parere si precisa altresì che prima della presentazione dell'istanza in questione, la determina dirigenziale di affidamento dell'incarico è stata revocata.
Come noto, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesta l'ostensione.
Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, 'diretto' sta a significare che l'interesse deve essere personale ovvero immediatamente riferibile alla sfera giuridica dell'autore dell'istanza e non a quella di altri soggetti.
La concretezza implica la necessità che vi sia un collegamento tra il soggetto ed il bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, è concorde nell'escludere che il diritto di accesso si possa risolvere in una sorta di azione popolare, finalizzata a consentire un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica Amministrazione. Al contrario, il diritto in parola deve correlarsi ad un interesse tangibile, che giustifichi la cognizione di determinati documenti (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 16 febbraio 2010, n. 857; T.A.R. per il Lazio, Sezione II, sentenza 3 maggio 2007, n. 3911).
A sua volta, il requisito dell'attualità va intenso non come immediatezza della lesione, ma come possibilità attuale di tutela in senso ampio del bene della vita connesso all'istanza di accesso. Ne consegue che devono ritenersi attuali anche situazioni d'interesse di carattere etico o morale, prive di immediati riflessi economici, ovvero situazioni d'interesse suscettibili di specificarsi solo a seguito degli elementi di conoscenza acquisibili in sede di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 luglio 1996, n. 820; Id., Sezione V, sentenza 7 settembre 2004, n. 5873).
La giurisprudenza ha anche chiarito che l'interesse del richiedente deve essere serio e, dunque, non emulativo, ossia riconducibile a mera curiosità o fatto valere al solo scopo di recare molestia, nonché adeguatamente motivato nella domanda di accesso. Se è vero, infatti, che l'accertamento del diritto all'accesso va effettuato sulla base della prospettazione dell'interessato, senza apprezzamenti sulla fondatezza o meno della domanda o della censura proposta, è tuttavia necessario che sussista un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 10 febbraio 2009, n. 741).
Alla stregua della previsione normativa, l'interesse che legittima e rende meritevole di accoglimento la richiesta di accesso deve, inoltre, corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesta l'ostensione.
Anche sull'esatta portata di tali requisiti la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, precisando che la corrispondenza va intesa non nel senso di identificazione, ma nel senso di correlazione o collegamento, in quanto il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa della situazione sottostante, ma è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 12 aprile 2005, n. 1680; Id., sentenza 21 febbraio 2005, n. 628 T.A.R. per la Puglia - Bari, Sezione III, sentenza 7 maggio 2007, n. 1263). In particolare, la situazione sottostante il diritto in parola non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, purché si tratti di una situazione giuridicamente garantita e differenziata rispetto al generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'azione pubblica (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II, 12 giugno 2007, n. 5365).
Infine, l'interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione devono porsi tra loro in un rapporto di strumentalità in senso lato, ossia la documentazione richiesta deve costituire genericamente mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 24 aprile 2012, n. 7; Id., Sezione VI, sentenza 22 ottobre 2002, n. 5814).
Ciò stante, si concorda con codesta Prefettura nel ritenere che nell'istanza de qua non risulti esplicitato l'interesse diretto, concreto ed attuale alla cui tutela sia funzionale la conoscenza dell'esposto in questione. Tanto più che la determina dirigenziale, da cui avrebbe avuto origine la lamentata situazione d'ineleggibilità, è stata revocata, con conseguente venire meno del requisito dell'attualità.