Vice Sindaco. Modifica dello Statuto. Attribuzione funzioni a consigliere comunale.

Territorio e autonomie locali
3 Settembre 2014
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

Figura del vice sindaco e potestà statutaria. Riguardo alla gerarchia delle fonti, si osserva in linea generale, che l’art. 114, comma 2, della Costituzione dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Lo Stato ha competenza esclusiva, ex art. 117, comma 2, lett. p), in ordine alla potestà legislativa in materia di disciplina elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Il vice sindaco, facendo parte della Giunta è, peraltro, compreso a pieno titolo negli organi di governo individuati dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 267/00, senza contare tale qualità di organo proprio nel momento in cui il vice sindaco svolge le funzioni vicarie del sindaco.

Testo 

Con nota che si allega in copia, i consiglieri di minoranza del Comune di . appartenenti alla Lista .hanno chiesto un parere in ordine alla legittimità della deliberazione n. 25 del 20 giugno 2014 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la modifica dell'articolo 36 dello Statuto comunale con la previsione della facoltà da parte del Sindaco di nominare il Vicesindaco oltre che tra gli Assessori anche tra i Consiglieri comunali.
La deliberazione in oggetto, ferma restando la previsione statutaria che consente la nomina di assessori esterni, è motivata, in premessa, con l'esigenza di affidare le funzioni vicarie della presidenza del consiglio ad un componente dello stesso organo e per superare le eventuali problematiche che potrebbero scaturire nell'esercizio delle funzioni statali del sindaco di cui agli artt. 12 e 54 del T.U.O.E.L..
L'Ente, sostenendo che dopo la modifica del Titolo V della Costituzione 'lo statuto, nell'ambito della gerarchia delle fonti, è norma prevalente rispetto alla legge statale' evidenzia altresì che il vicesindaco, non essendo un organo del comune, non rientra nella riserva di disciplina statale di cui all'articolo 117, lett. p), della Costituzione, tant'è che la legge n. 148/11, nell'azzerare la Giunta nei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, nulla disponeva per la figura del vicesindaco che doveva essere ricoperta necessariamente da un consigliere comunale.
Al riguardo, si premette che proprio per le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale, questo Ministero, con circolare n. 2379 del 16 febbraio 2012, fornendo chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 16, comma 17, del d.l. 138/11, aveva specificato che in assenza della Giunta nei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la figura del vicesindaco per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive 'deve essere nominata tra i consiglieri eletti'.
Una volta intervenuta una nuova modifica normativa che ha ripristinato l'organo giuntale, l'Ente, così come specificato con la circolare ministeriale n. 6508 del 24 aprile 2014, con la quale sono stati approfonditi alcuni aspetti applicativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, è, tuttavia, obbligato ad individuare il vice sindaco tra i nuovi assessori.
In ogni caso, è opportuno precisare che la nomina di assessori esterni al consiglio, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, fa parte del contenuto facoltativo dello statuto ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00, mentre, secondo quanto dispone l'art. 64, comma 3, del T.U.O.E.L. citato, negli stessi comuni non vi è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale ed assessore nella rispettiva giunta.
Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l'ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), si osserva che l'articolo 39 dello stesso decreto legislativo n. 267/00, al comma 1 prevede che 'quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano'.
Pertanto, è la stessa legge che, anche in carenza di specifiche disposizioni normative dell'Ente, individua il vicario del presidente del consiglio senza alcuna necessità che questi coincida con il vicesindaco.
Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dal Consiglio comunale, non appare evidente alcuna problematica in ordine all'eventuale espletamento, da parte dell'assessore esterno vicesindaco, delle funzioni di cui all'articolo 54 del più volte richiamato testo unico (in sostituzione del sindaco), visto peraltro che il vicesindaco esercita funzioni surrogatorie permanenti e temporanee del sindaco, ai sensi dell'articolo 53, commi 1 e 2.
Riguardo alla gerarchia delle fonti, si osserva in linea generale, che l'art. 114, comma 2, della Costituzione dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Lo Stato ha competenza esclusiva, ex art. 117, comma 2, lett. p), in ordine alla potestà legislativa in materia di disciplina elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
Il vice sindaco, facendo parte della Giunta è, peraltro, compreso a pieno titolo negli organi di governo individuati dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 267/00, senza contare tale qualità di organo proprio nel momento in cui il vice sindaco svolge le funzioni vicarie del sindaco.
La legge n. 131/03, all'art. 4, comma 2, prescrive che lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, mentre al comma 4 statuisce che la disciplina dell'organizzazione dei comuni è riservata all'ente 'nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione'.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 832, del 3 marzo 2005, alla luce proprio degli artt. 114 e 117 della Costituzione, ha ribadito la competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e connesse sfere di competenza che evidentemente non può essere autonomamente disciplinata dal comune, neppure in sede statutaria, in mancanza di una norma legislativa statale che ne delimiti l'intervento integrativo.
Pertanto, conformemente anche a quanto sostenuto dal TAR Calabria, Sez. II con le decisioni n. 492 e 493 (dell'8 febbraio 2008 e del 7 marzo 2008) questo Ministero è dell'avviso che 'lo statuto comunale,... anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è da qualificarsi come atto normativo secondario, capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento e che, nell'ambito della gerarchia delle fonti, può essere considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari'.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.