PRESUNTA INCOMPATIBILITA' DI ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI, CHE PER FATTI COMPIITI IN UNA PASSATA LEGISLATURA, CON SENTENZA DELLA CORTE CONTI SONO STATI CONDANNATI A RISARCIRE IL DANNO ERARIALE AL PATRIMONIO COMUNALE.

Territorio e autonomie locali
27 Agosto 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

LA PROSPETTATA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' SAREBBE RAVVISABILE SOLO NELLA EVENTUALITA' IN CUI LA PREDETTA PRONUNCIA SIA DIVENTATA IRREVOCABILE ED IL RELATIVO DEBITO NON SIA STATO ESTINTO.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 27 agosto 2014

OGGETTO: Comune di ..... Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Si fa riferimento alle note sopra indicate, con le quali codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'esistenza della causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di alcuni consiglieri comunali di ...., i quali, per fatti compiuti allorché erano amministratori dell'ente in una passata consiliatura, con sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Lombardia, n. 198 del 25 luglio 2013, sono stati condannati a risarcire il danno erariale cagionato al patrimonio comunale.
Al riguardo, si evidenzia che, come è dato desumere dalla lettera della norma, la prospettata situazione di incompatibilità sarà ravvisabile solo nell'eventualità in cui la predetta pronuncia sia diventata irrevocabile ed il relativo debito non sia stato estinto.
Si precisa, inoltre, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale.
Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).

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