LA PROSPETTATA FATTISPECIE OSTATIVA AL MANDATO ELETTORALE POTRA' CONCRETIZZARSI NELL'EVENTUALITA' IN CUI IL SINDACO NELLA SUA QUALITA' DI PROFESSIONISTA PRENDA PARTE AD UN SERVIZIO AL QUALE IL COMUNE E' INTERESSATO.
Class. 15909/TU/00/63 Roma, 25 settembre 2014
OGGETTO: Comune di ......... Incompatibilità del sindaco ex art. 63, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal comune di .........., in ordine all'eventuale esistenza dell'ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del primo cittadino, il quale svolge la professione di geometra ed è titolare di uno studio professionale, che opera nel territorio dell'ente principalmente nell'ambito dell'edilizia privata.
In via preliminare, si evidenzia che, come chiarito in giurisprudenza, le cause d'incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d'interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).
In particolare, l'ipotesi d'incompatibilità prevista dal comma 1, n. 2, del menzionato art. 63, è ravvisabile in presenza di un duplice presupposto: il primo di natura soggettiva ed il secondo di natura oggettiva.
Sul piano soggettivo, è necessario che l'interessato rivesta la qualità di titolare o di amministratore ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. L'ampiezza di tale formulazione e la pacifica possibilità di interpretare in senso estensivo le disposizioni che incidono sul diritto di elettorato passivo consentono di ritenere che anche colui che esercita una professione intellettuale possa essere compreso nella nozione di titolare cui fa riferimento la norma in esame.
Dal punto di vista oggettivo, il sindaco, rivestito di una delle predette qualità, in tanto può considerarsi incompatibile, in quanto abbia parte in servizi nell'interesse del comune. L'espressione 'avere parte' è qui usata per indicare una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell'interesse particolare rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva. Ciò comporta che sia la nozione di partecipazione sia quella di servizi devono assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee ed attività che l'amministrazione comunale decide di fare proprie o potrà decidere di fare proprie, all'esito di una sua valutazione di merito. In tal senso, è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto dall'ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 16 gennaio 2004, n. 550; Id., sentenza 17 aprile 1993, n. 4557).
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che la prospettata fattispecie ostativa all'espletamento del mandato elettorale potrà concretarsi nell'eventualità in cui il primo cittadino, nella sua qualità di professionista, prenda parte ad un servizio al quale il comune è interessato, nell'accezione sopra delineata.
Da ultimo, si precisa che la valutazione della eventuale sussistenza della causa d'incompatibilità è rimessa al consiglio comunale.
Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).