AVENDO L'INTERESSATO RINUNCIATO AGLI INCARICHI DI SUBAPPLATI NEI TEMPI DOVUTI, NON SI RAVVISA LA PROSPETTATA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 29 settembre 2014
OGGETTO: Comune di .......... Incompatibilità, ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.
Con le note sopra indicate codesta Prefettura ha trasmesso l'esposto, con il quale il gruppo di minoranza dell'organo deliberativo del comune di ........ ha segnalato la presunta incompatibilità di un consigliere comunale, che, all'epoca delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, risultava subappaltatore di lavori pubblici nei confronti dell'ente.
Dalla documentazione allegata alla predetta nota si evince che l'interessato, prima della seduta consiliare finalizzata a verificare le condizioni di eleggibilità e candidabilità degli eletti, ha rinunciato agli incarichi in questione ed il consiglio comunale, con deliberazione del 31 maggio 2011, ha provveduto a convalidare l'elezione dei propri componenti e del primo cittadino, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al riguardo, si ritiene che non sia ravvisabile la prospettata causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo, atteso che, per espressa previsione normativa, l'amministratore locale ha facoltà di rimuovere la situazione d'incompatibilità in cui eventualmente si trovi e, nella specie, ciò risulta tempestivamente avvenuto per effetto della rinuncia ai richiamati subappalti (cfr. art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000).
Sotto tale profilo, appare irrilevante la circostanza che, al momento dell'elezione, non fosse ancora intervenuta l'approvazione del collaudo finale dei lavori appaltati.
Invero, tale approvazione, della quale si fa menzione nella giurisprudenza citata dagli esponenti, rileva come il momento finale del rapporto contrattuale, a seguito del quale non è più possibile ravvisare alcuna situazione d'incompatibilità, ex art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
La stessa giurisprudenza ha precisato che -la partecipazione all'appalto, quale impedimento all'esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintantoché essa possa dirsi sussistente: vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa e sino al suo 'esaurimento' e, quindi, all'esaurimento del potenziale conflitto d'interessi; e ciò, restando salva, ovviamente, la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge- (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 8 agosto 2003, n. 11959).
In tal senso, l'approvazione del collaudo finale da parte del comune è l'atto che pone termine e, pertanto, esaurisce la partecipazione richiesta dalla norma, ai fini della sussistenza della incompatibilità di che trattasi.