EVENTUALE ESISTENZA DI CAUSA DI INELEGGIBILITA' NEI CONFRONTI DI UN ASSESSORE ESTERNO DEL COMUNE CHE RIVESTE LA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. IN SERVIZIO PRESSO ALTRO COMUNE, NELLA CUI GIURISDIZIONE E' RICOMPRESO IL TERRITORIO DELL'ENTE.

Territorio e autonomie locali
25 Settembre 2014
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

ATTESO CHE GLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO NON SONO FUNZIONARI NON E' RAVVISABILE LA PROSPETTATA SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA'. I SOGGETTI GRAVATI DALLA PREVISIONE DI INELEGGIBILITA' APPARTENGONO AL RANGO DEGLI UFFICIALI DI GRADO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE E DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E NO DI P.S. CATEGORIA DI FASCIA ELEVATA CUI NON PUO' ESSERE ASSIMILATO UN SOTTUFFICIALE SUBORDINATO.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/61 Roma, 25 settembre 2014

OGGETTO: Ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale le SS.LL. hanno chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale esistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un assessore esterno del comune di ..........., che riveste la qualifica di agente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di ......, nella cui giurisdizione è ricompreso il territorio dell'ente.
Al riguardo, premesso che, ai sensi dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, gli assessori esterni devono presentare gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali, si evidenzia quanto segue.
La norma de qua sancisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale -nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza-.
I funzionari di pubblica sicurezza sono transitati nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato a seguito dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121 (cfr., in particolare, artt. 23, 36 e 96) e, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la predetta carriera si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
Pertanto, atteso che gli agenti della Polizia di Stato non sono funzionari, si ritiene che, nel caso di specie, non sia ravvisabile la prospettata situazione di ineleggibilità, anche in virtù della considerazione che le disposizioni in materia di cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettorale, costituendo un limite all'esercizio del diritto di elettorato passivo tutelato dall'art. 51 della Costituzione, sono di stretta interpretazione ed applicazione (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
In tal senso, la giurisprudenza ha di recente precisato che, -come emerge dalla disamina complessiva della norma, i soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari – dirigenti e no – di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata (omissis) cui non può essere assimilato un sottoufficiale subordinato- (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 26 novembre 2010, n. 24021).