Relazione al rendiconto dell’organo di revisione con incarico scaduto

Finanza locale
9 Settembre 2014
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'incarico dell'organo di revisione non ricostituito entro il termine di scadenza è prorogato per quarantacinque giorni, decorso il quale l'organo stesso decade e tutti gli atti adottati successivamente sono nulli

Testo 

Una Prefettura ha rappresentato che, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2013 di un comune, è stato segnalato, da parte della minoranza consiliare, che al predetto rendiconto è stata allegata la prescritta relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, il cui incarico risulta scaduto il 18 novembre e che da verifica effettuata, risulta che fin dall'11 novembre la Prefettura ha provveduto all'estrazione dei nominativi ai fini della nomina del nuovo revisore, senza che il comune, nonostante i ripetuti solleciti, abbia mai dato corso alla nomina del nuovo organo. In relazione alla situazione rappresentata, per gli aspetti di competenza, attinenti al mancato rinnovo del revisore dei conti, si osserva che a norma dell'articolo 235 del Tuel, si applicano all'organo di revisione le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Gli organi di revisione non ricostituiti entro il termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo ed entro il periodo di proroga, gli organi scaduti devono essere ricostituiti.
A norma del successivo articolo 6, decorso il termine massimo di proroga, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi di revisione decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. Come riferito nella nota, la Prefettura ha tempestivamente provveduto all'estrazione a sorte dall'apposito elenco dei nominativi ai fini del rinnovo dell'organo scaduto e sollecitato più volte l'ente a provvedere in merito. Pertanto, non si può che richiamare le disposizioni sopra riportate, fermi restando gli eventuali conseguenti vizi sugli atti amministrativi adottati, rilevabili dinanzi all'Autorità Giudiziaria amministrativa, nonché le responsabilità dei titolari della competenza alla ricostituzione dell'organo, previste dal citato articolo 6, comma 3.