INCOMPATIBILITA' IPOTIZZATA NEI CONFRONTI DEL SINDACO E DI UN CONSIGLIERE COMUNALE AI QUALI SONO STATI NOTIFICATI VERBALI DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DELL'ENTE IN MATERIA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI.

Territorio e autonomie locali
25 Settembre 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

(CFR NOZIONE TECNICA DI "PARTE" IN SENSO PROCESSUALISTICO) L'INCOMPATIBILITA' VA ACERTATA CON RIFERIMENTO AL CONCETTO TECNICO DI PARTE DI UNA CONTROVERSIA EFFETTIVA. NON SI RAVVISA NELA CASO IN QUESTIONE LA PROPSETTATA CAUSA MOSTATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 25 settembre 2014

OGGETTO: Comune di ..... Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con la nota sopra indicata codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale esistenza della situazione d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del primo cittadino e di un consigliere comunale di ....., ai quali sono stati notificati verbali di contestazione di violazioni del regolamento dell'ente in materia di pubblicità ed affissioni.
Come precisato nella richiesta di parere, la questione è stata posta dal presidente del 'Gruppo Consiliare di ..........', secondo il quale il concetto di -lite pendente- relativamente ad -un procedimento civile o amministrativo-, di cui si fa menzione nella norma citata, dovrebbe essere inteso nel senso di comprendere non solo i casi di pendenza di un contenzioso davanti al Giudice amministrativo, ma anche i casi in cui tra l'interessato ed il comune si sia instaurato un procedimento amministrativo -in senso stretto e letterale-.
Al riguardo, si ritiene di dover confermare le valutazioni svolte con riferimento ad altri casi analoghi, in adesione alle direttive ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, con orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve ritenersi accolta, -nel paradigma della norma di riferimento, la nozione tecnica di 'parte' in senso processualistico-. In tal senso, il menzionato art. 63, comma 1, n. 4, come anche in precedenza l'art. 3, comma 1, n. 4, della legge 23 aprile1981, n. 154, -nello stabilire che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, ha lite pendente con il comune, ha attribuito rilievo determinante all'attuale pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non semplicemente alla lite potenziale o al contrasto, reale o potenziale, di interessi, tale da determinare una situazione di conflitto tra eletto ed ente pubblico, anche se non formalizzato in una contesa giudiziaria in atto, con la conseguenza che l'incompatibilità in questione va accertata con riferimento al concetto tecnico di parte di una controversia effettiva, sul piano processuale e sostanziale- (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3384; Id., sentenza 24 febbraio 2005, n. 3904; Id., sentenza 19 maggio 2001, n. 6880).
In relazione a quanto precede, si concorda con codesta Prefettura nel ritenere che, nell'ipotesi di che trattasi, non sia ravvisabile la prospettata causa ostativa all'espletamento del mandato elettorale.

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