Presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis, è lo svolgimento da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. Di conseguenza le entrate e le uscite inerenti gli investimenti non possono restare nella piena disponibilità e gestione dei singoli enti membri dell'unione, seppure con l'utilizzo delle strutture e del personale dell'Unione.
Una Prefettura ha trasmesso la nota n.220 del 24 luglio 2014, con la quale l'Unione XXX ha formulato un quesito in ordine alla composizione del proprio organo di revisione economico-finanziaria, chiedendo al riguardo l'avviso di questo Ministero.
In particolare, la predetta Unione rappresenta che svolge in luogo e per conto dei comuni membri tutte le funzioni fondamentali, ad eccezione di quelle indicate dalla lettera l dell'articolo 19 del decreto legge n.95 del 2012, e anche quelle non fondamentali in base all'articolo 4 dello statuto; inoltre, a far data dal 1 aprile 2014 è avvenuto il passaggio di tutti i servizi e del personale dipendente dai singoli comuni all'Unione che, tuttavia, a norma dell'articolo 21, comma 4, dello stesso statuto non gestisce le entrate e le uscite inerenti gli investimenti che restano nella piena disponibilità e gestione dei singoli enti aderenti, seppure con l'utilizzo delle strutture e del personale dell'Unione.
Ciò evidenziato, la predetta unione chiede di conoscere se la stessa rientri nella fattispecie di cui all'articolo 234, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ovvero di unione che svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, per la quale l'organo di revisione svolge la medesima funzione anche presso i comuni membri con contestuale decadenza dei singoli revisori dei comuni aderenti.
Al riguardo, si ribadisce quanto già osservato con la precedente nota n.21015 del 28 gennaio 2014, che presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 234, comma 3-bis, è lo svolgimento da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, la cui sussistenza veniva rinviata ad ulteriori approfondimenti, stanti alcuni aspetti contradditori risultanti dalla situazione rappresentata, anche alla luce dell'orientamento richiesto alla Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali.
Da quanto risulta dalla documentazione allegata, sembra che l'Unione in esame abbia espresso "la volontà di mantenere in questa fase l'articolo 21, comma 4, dello statuto così come approvato" e chiesto, quindi a codesta Prefettura di attivare la procedura di estrazione per la nomina di un revisore unico a norma dell'art. 234 del TUEL, ritenendo, quindi, che il permanere della predetta disposizione statutaria non consenta di poter configurare l'unione come ente che svolge tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
In proposito, si osserva che anche a parere di questa Direzione centrale, tale disposizione costituisce quantomeno elemento contradditorio con la previsione di cui all'articolo 4 dello stesso statuto che prevede lo svolgimento da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali e non dei comuni partecipanti, non potendosi riferire l'esercizio della funzione alle sole spese correnti e potendo ciò costituire elemento di scomposizione della funzione, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, a norma del quale, "i comuni non possono svolgere singolarmente la funzione svolta in forma associata".
Ciò posto, per l'aspetto che qui interessa, ad avviso di questa Direzione centrale, in presenza di tale disposizione, allo stato attuale, non sembra ravvisarsi un completo esercizio da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, pur affermato nello Statuto, e, conseguentemente, rinvenirsi il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis del TUEL.
Tuttavia, si ritiene che l'unione debba provvedere a definire, con riferimento alla normativa in vigore e al processo già attivato a far data dal 1 aprile 2014 di avvenuto passaggio di tutti i servizi e del personale dipendente dei singoli comuni all'unione, la propria intenzione di gestire integramente, in tutti gli aspetti, le funzioni fondamentali, adottando le conseguenti modifiche statutarie e a definire con chiarezza così il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis del TUEL in ordine allo svolgimento da parte dell'organo di revisione dell'unione della medesima funzione anche per i comuni che fanno parte della stessa, nel rispetto della ratio della disposizione tesa alla riduzione della spesa.