APPLICABILITA' ART. 78 TUOEL - SINDACO LIBERO PROFESSIONISTA INGEGNERE CHE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI SI E' RISERVATO LE COMPETENZE ATTINENTI I LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, SPRT, URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA.

Territorio e autonomie locali
25 Novembre 2014
Categoria 
13.01.02 Dovere di astensione
Sintesi/Massima 

LA DISPOSIZIONE IN ESAME NON COSTITUISCE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' - LA REGOLA DI ASTENSIONE ENUNCIATA DAL COMMA 2 DELL'ART. 78 DEVE TROVARE APPLICAZIONE IN TUTTI I CASI, PER REGIONI DI ORDINE OBIETTIVO, IN CUI L'AMMINISTRATORE NON SI TROVI IN POSOZIONI DI ASSOLUTA SERENITA' RISPETTO ALLE DECISIONI DA ADOTTARE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/78 Roma, 25 novembre 2014

All. 1

OGGETTO: Comune di ...... Art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con l'allegata nota del 29 settembre u.s., il signor .........., esponente del 'Gruppo consiliare rinnovamento e trasparenza – ........ sindaco' ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale applicabilità dell'art. 78, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti del sindaco del comune di ......., che svolge attività di libero professionista come ingegnere e che, secondo quanto prospettato nel quesito, all'atto del conferimento delle deleghe agli assessori comunali, si è riservato le competenze attinenti ai lavori pubblici, ambiente, sport, urbanistica, edilizia pubblica e privata.
Al riguardo, si ritiene di dover confermare le considerazioni svolte con parere del 5 marzo 2010 relativamente ad un caso analogo.
In tal senso, si osserva che la statuizione recata dal testo unico ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con gli interessi dell'ente. Essa si prefigge la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività delle istituzioni locali, soprattutto di quelle minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nel medesimo delicato settore, nel quale, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare gli interessi della collettività territoriale.
Destinatari della norma sono i componenti della giunta comunale, i quali, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali e dell'urbanistica, forniscano prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale, che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio ed iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi). L'attività in questione è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
Ciò stante, è indubbio che tra i destinatari del menzionato art. 78, comma 3, vada ricompreso anche il sindaco, in base a quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 267 del 2000, concernente la composizione della giunta comunale.
Solo avvalendosi dello strumento della delega nello specifico settore, l'organo di vertice dell'ente può ritenersi esentato dall'obbligo di astensione di che trattasi, ferma restando l'applicabilità dei commi 1 e 2 del più volte citato art. 78 in relazione alle singole fattispecie concrete.
In proposito, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale la regola dell'astensione, enunciata dal comma 2 dell'articolo in parola, deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, l'amministratore locale non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare, con la precisazione che il concetto di 'interesse' comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità, che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 4 novembre 2003, n. 7050; Id., sentenza 28 gennaio 2011, n. 693; Id., sentenza 25 settembre 2014, n. 4806).
In ogni caso, rileva in materia la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti, come tutti gli amministratori pubblici, ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, ex art. 78, comma 1.
Da ultimo, si precisa che, contrariamente a quanto parrebbe ipotizzare il signor ......., la disposizione in esame non costituisce una causa di incompatibilità in senso tecnico.
Invero, come chiarito in giurisprudenza, il dato testuale non enuncia, neanche in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto di astensione reagisca negativamente sulla carica ricoperta ed il principio che le norme in tema di limitazione del diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione non consente un ampliamento del regime positivo vigente in materia, in assenza di un precetto espresso ed inequivocabile (cfr. Corte di Appello di Salerno, sentenza 11 agosto 2000, n. 270; nonché, Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 24 maggio 1994, n. 5076 per l'analoga ipotesi di cui all'art. 78, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Di quanto precede si prega di voler fare comunicazione all'interessato.