Nomina assessori esterni.

Territorio e autonomie locali
20 Novembre 2014
Categoria 
05.03.03 Assessori esterni
Sintesi/Massima 

Composizione giunta. Possibilità nominare assessore esterno. L’art. 47, comma 4, del dlgs n. 267/2000 stabilisce che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”.

Testo 

Con la nota, allegata in copia, inviata anche a codesta Prefettura, i consiglieri del gruppo di minoranza . lamentano la nomina di assessori esterni nella giunta del comune di .., a fronte dell'assenza di espressa previsione statutaria in tal senso, secondo le prescrizioni dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.
Al riguardo, si richiama preliminarmente il citato art. 47, comma 4, il quale stabilisce che 'nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere'.
Con riferimento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Reggio Calabria - n. 105 del 14 febbraio 2013, richiamata dagli esponenti a sostegno della propria tesi che vorrebbe una adeguata motivazione da parte del sindaco in ordine alla nomina dell'assessore esterno, si rileva, invero, che con il citato provvedimento giurisdizionale è stata cassata la nomina di un assessore esterno alla luce della norma statutaria dell'ente interessato che pur consentendo la nomina di eventuali assessori esterni al consiglio, stabilisce la preferenza della scelta tra i consiglieri in carica.
La fattispecie è sostanzialmente differente rispetto a quella segnalata, in quanto il TAR, rilevando che la scelta dell'ente era motivata solo con la necessità di garantire la rappresentanza femminile, ha sostenuto che ciò ben poteva essere garantito nominando un interno, come di regola prescritto. La nomina di un assessore esterno è stata infine ritenuta illegittima in assenza di descritte ragioni concrete di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione dell'unico consigliere donna che aspirava a tale carica e che aveva azionato il contenzioso.
Le ragioni che hanno condotto all'annullamento della designazione dell'assessore esterno appaiono, dunque, collegate all'espressa previsione statutaria che considera come regola prevalente la scelta di assessori interni al consiglio.
Riguardo alla situazione segnalata, si osserva che lo statuto, all'articolo 20, che disciplina la composizione ed il funzionamento della giunta, non prevede espressamente la facoltà di nomina di assessori esterni. Tale possibilità, tuttavia, si evincerebbe implicitamente dal contenuto dell'articolo 18, commi 3 e 5 che, rispettivamente, stabiliscono che 'l'assessore esterno non può assumere la presidenza del consiglio comunale' e che 'gli assessori esterni partecipano alle sedute consiliari e di commissione senza diritto di voto'.
Pertanto, in mancanza di un divieto espresso contenuto nello statuto, il riferimento agli assessori esterni di cui all'articolo 18 del medesimo statuto, legittimerebbe la loro presenza nella Giunta del Comune di ..
Purtuttavia, le considerazioni sin qui svolte non possono che costituire elementi di riflessione per l'Ente, evidenziando che spetta al consiglio comunale - nella sua sovranità ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui uniformarsi – procedere, ove ritenuto necessario, alle conseguenti modifiche statutarie, al fine di eliminare le evidenziate incertezze interpretative.
Infine, circa l'esigenza di motivare la scelta degli assessori, si segnalano le sentenze del TAR Campania - Napoli n. 654 dell'8.02.2012 e n. 12668 del 07/06/2010 con cui si è puntualizzato che gli artt. 46 e 47 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconoscono al Sindaco un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta dei componenti della Giunta, potere che può estendersi anche all'individuazione di persone esterne al Consiglio, senza che sussista uno specifico obbligo di motivazione, questo essendo previsto per la sola ipotesi di revoca.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'Ente interessato.