Numero massimo assessori comunali. Quesito.

Territorio e autonomie locali
20 Novembre 2014
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Numero assessori. La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Per quanto concerne eventuali previsioni statutarie non adeguate ai limiti previsti dalla normativa statale, si fa rilevare che le stesse non possono trovare applicazione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto un quesito in ordine al numero massimo di assessori che possono comporre la giunta del comune in oggetto, che conta una popolazione di 40.297 abitanti ed ha rinnovato i propri organi a seguito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013.
Al riguardo, alcuni consiglieri di minoranza hanno lamentato asserite illegittimità del decreto con il quale il sindaco dell'ente ha provveduto a nominare un ulteriore assessore, portando da sei a sette il numero dei componenti la giunta.
Si premette, in via generale, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia 'organi di governo' dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Nel caso di specie, la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, come integrato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, che, come noto, hanno modificato l'art. 47 del decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi della citata normativa è previsto che 'Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore.'
Per quanto concerne eventuali previsioni statutarie non adeguate ai limiti previsti dalla surriferita normativa statale, si fa rilevare che la disposizione statutaria, essendo incompatibile con le intervenute modifiche normative, non può trovare applicazione.
Si soggiunge, inoltre, che, come indicato dalla circolare prot. n. 2915 del 18 febbraio 2011, a decorrere dal 2011, in occasione del successivo rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri sarà ridotto del 20% e di conseguenza, nel caso dei comuni con più di 30.000 abitanti, il numero massimo degli assessori dovrà essere calcolato su 25 unità (24 consiglieri più il sindaco).
Ciò posto ne deriva che il numero massimo dei componenti la giunta del comune di . potrà essere di 7 unità.