Nomina Revisore dei conti Unione

Finanza locale
14 Novembre 2014
Categoria 
21.01 Elenco dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

È possibile annullare il sorteggio del revisore per un comune facente parte di un'Unione se la stessa ha successivamente applicato il disposto dell'articolo 1, comma 110, della legge 56 del 2014

Testo 

Una Prefettura rappresenta che ha proceduto all'estrazione informatica dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali dell'organo di un comune, ma che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.56 del 2014, l'ente ha ritenuto di soprassedere alla nomina del revisore estratto e di applicare il disposto dell'articolo 1, comma 110, della citata legge e, pertanto, attendere la scadenza alla fine dell'anno di tutti gli organi di revisione attualmente in carica nei comuni facenti parte dell'Unione. Al riguardo si precisa quanto segue. L'articolo 1, comma 110, lettetera c), della legge n.56 del 2014, prevede la possibilità di svolgimento da parte delle unioni di comuni in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, delle funzioni dell'organo di revisione; l'esercizio della funzione è attribuito ad un unico revisore nelle unioni che non superano 10.000 abitanti e ad un collegio di revisori nelle unioni che superano tale limite demografico. La concentrazione delle funzioni di revisione contabile in capo ad un unico organo, monocratico o collegiale, prevista dalla legge n.56 del 2014 appare rispondente ad esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di gestione. In tale ottica la norma rimette agli enti locali associati la valutazione circa l'opportunità di fare ricorso all'esercizio unitario di tale delicata funzione, utilizzando modalità dalla stessa individuate. Quindi, qualora l'Unione abbia formalmente deciso l'applicazione della suddetta norma occorre procedere con l'estrazione dall'elenco per la nomina dell'organo di revisione dell'Unione che eserciterà tale incarico anche in tutti i comuni facenti parte della stessa. Quanto alla mancata nomina del revisore estratto per il comune di XX, atteso il tempo trascorso, non rimane che prendere atto di quanto è stato irritualmente deciso e procedere alla chiusura del procedimento nel sistema informatico del sorteggio. La ventilata possibilità, prospettata dal revisore estratto per XX e mai nominato, che lo stesso possa essere nominato revisore dell'Unione non può essere accordata in quanto non trova alcun fondamento e riferimento nella vigente norma che prevede che la nomina del revisore di un ente locale debba avvenire tramite estrazione a sorte dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in relazione alla tipologia e alla fascia demografica dell'ente stesso.