Nel caso di dipendenti, titolari di posizione organizzativa, si rappresenta che, per il principio di onnicomprensività, non è possibile attribuire ulteriori compensi oltre a quelli corrisposti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, compensi che possono, comunque, essere corrisposti anche nella misura massima consentita dall’art. 10 del CCNL 31.3.1999, in relazione alla maggiore attività lavorativa prestata a favore dell’organo di liquidazione.
Con una nota il presidente dell'Organo straordinario di liquidazione ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia possibile attribuire il compenso per il lavoro straordinario ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, che svolgono attività di supporto a favore di detto Organo, tenuto conto che gli stessi sono stati preventivamente autorizzati e che il relativo finanziamento graverebbe sui fondi della gestione straordinaria.
Al riguardo, si fa presente che, com'è noto, l'art. 4 comma 8 bis del DPR 378/1993 e s.m.i. espressamente dispone che gli amministratori e il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente e all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dallo stesso organo. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente fino ad un massimo di 30 ore mensili facendo gravare l'onere sulla liquidazione. Inoltre, anche i dipendenti dell'ente locale sono tenuti, a norma del comma 8 del medesimo art. 4 a prestare all'organo di liquidazione la massima collaborazione effettuando tutte le operazioni richieste dalla legge o dal liquidatore ai fini della liquidazione stessa.
Dal combinato disposto della richiamata normativa si evince che i dipendenti possono svolgere la loro attività lavorativa a favore dell'Organo di liquidazione anche oltre il normale orario, qualora ciò sia loro richiesto, con corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, nel limite massimo stabilito dal richiamato comma 8 bis, e con oneri a carico della liquidazione.
Tuttavia, nel caso di dipendenti, titolari di posizione organizzativa, si rappresenta che, per il principio di onnicomprensività, non è possibile attribuire ulteriori compensi oltre a quelli corrisposti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, compensi che possono, comunque, essere corrisposti anche nella misura massima consentita dall'art. 10 del CCNL 31.3.1999, in relazione alla maggiore attività lavorativa prestata a favore dell'organo di liquidazione.