IL COMMA 3 DELL'ART. 84 TUOEL INDIVIDUA NELLA " RESIDENZA" FUORI DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE LA CONDIZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLA REFUSIONE DELLE SPSESE DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ENTE PER L'AMMINISTRATORE PER L'ESPLETAMENTO DEL MADATO ELETTIVO.
Class. n.15900/TU/00/82-84 Roma, 19 gennaio 2015
Oggetto: Comune di ........ Quesito sulla rimborsabilità delle spese di viaggio.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente chiede l'avviso di questo Ministero sulla possibilità di rimborsare le spese di viaggio agli amministratori residenti fuori comune, per la partecipazione al consiglio, alla giunta, e in occasione di missioni per conto dell'ente, negli enti comprensoriali: Si chiede inoltre di sapere se ai consiglieri spetti il gettone di presenza per la partecipazione al consiglio comunale.
Al riguardo si osserva che l'art. 84, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede, ai commi 1 e 3, due distinte ipotesi in materia di rimborso spese ed indennità di missione.
In base a quanto disposto dal comma 1, gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del 'capoluogo' del comune ove ha sede il rispettivo ente è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Il successivo comma 3 prevede invece che agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Si rileva che il dato testuale della norma di cui al comma 3 individua nella 'residenza' fuori del capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della refusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato elettivo. Di contro la stessa norma non prevede alcun rimborso per gli spostamenti effettuati dall'amministratore tra il luogo di lavoro e l'ente presso cui esplica il mandato e viceversa. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in ordine ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio si richiamano i contenuti dell'art. 82, commi 2 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che 'i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni' e che 'la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, il regolamento ne stabilisce termine e modalità'.