Quesito in ordine alla verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

il verbale della seduta: secondo quanto osservato dal T.A.R. Lazio, I Sez. con sentenza 10 ottobre 1991, n. 1703, “… ha l'onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto "iter" di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l'eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse. D'altra parte deve aggiungersi che il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il Consiglio comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati” (Conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/07/2001, n. 4074).

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura a seguito di richiesta del Segretario generale del Comune di. ha posto un quesito in ordine alle corrette modalità di verbalizzazione delle sedute di consiglio comunale.
In particolare, atteso che l'ente non è dotato di regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e considerato che lo statuto non reca indicazioni sulle modalità di verbalizzazione, il Segretario, supplendo a tale carenza, ha chiesto se sia corretta la procedura adottata dallo stesso che consiste nella registrazione e trascrizione integrale della discussione e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale.
Al riguardo, occorre premettere che l'adozione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale è riservata, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, all'autonomia dell'ente.
Tale strumento, da adottare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è necessario per il corretto funzionamento del consiglio, proprio per l'ampia serie di istituti da regolamentare, e per il superamento della disciplina transitoria di cui all'art. 273, comma 6 del citato decreto legislativo.
Nelle more di una disciplina autonoma, si evidenzia, così come stabilito dal T.A.R. Lazio, I Sez. con sentenza 10 ottobre 1991, n. 1703, che 'il verbale, ., non attiene al procedimento deliberativo, che si esaurisce e si perfeziona con la proclamazione del risultato della votazione, ma assolve ad una funzione di mera certificazione dell'attività dell'organo deliberante'.
Tale strumento '. ha l'onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto "iter" di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l'eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse. D'altra parte deve aggiungersi che il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il Consiglio comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati' (Conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/07/2001, n. 4074).
Atteso che il Presidente del Consiglio comunale in base all'articolo 39 del richiamato T.U.O.E.L. ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del consiglio che potrebbero comportare la possibilità di fornire istruzioni in merito opportunamente condivise dal consiglio comunale, occorre considerare, tuttavia, che la 'cura delle verbalizzazioni' delle sedute del consiglio e della giunta sono riservate, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del citato decreto legislativo n. 267/00, direttamente al Segretario comunale.