Collegio dei revisori dell'unione. Decadenza dei revisori in carica

Finanza locale
29 Dicembre 2014
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Se la popolazione dell'unione che gestisce in forma associata la funzione di revisione dei comuni membri, supera i 10.000 abitanti, i revisori in carica presso i comuni e l'unione decadono e si deve procedere alla nomina di un organo collegiale.

Testo 

Una Prefettura ha rappresentato che l'Unione XXX, con deliberazione della giunta esecutiva del 17 novembre 2014, ha deciso di gestire in forma associata, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le funzioni dell'organo di revisione anche per conto dei comuni facenti parte dell'unione stessa, la cui popolazione supera i 10.000, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 14 aprile 2014, n.56, con affidamento, quindi, delle anzidette funzioni ad un collegio composto da tre membri e contestuale decadenza degli attuali revisori in carica presso i comuni facenti parte dell'unione.
In relazione a quanto rappresentato e tenuto conto che ad oggi la predetta unione ha un proprio revisore unico in carica dal 1° gennaio 2014, la Prefettura ritiene necessario, alla luce della normativa sopra richiamata, di dover procedere all'estrazione ex novo di tutti e tre i nominativi ai fini della nomina del nuovo organo collegiale, chiedendo, in merito l'avviso di questa Direzione centrale.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, il richiamato articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n.56 del 2014, ha previsto che le funzioni dell'organo di revisione possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, dette funzioni sono svolte da un revisore unico e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori.
Come già osservato nella ministeriale n.75738 del 3 luglio 2014, tale recente disposizione introduce una nuova forma, che riveste carattere facoltativo, di esercizio delle funzioni dell'organo di revisione, individuandone le modalità unicamente nella diversa composizione collegata al dato demografico.
In relazione alla specifica problematica relativa alla necessità dell'avvio della procedura di scelta mediante estrazione dei nominativi per la nomina ex novo dell'organo collegiale dell'unione in presenza del revisore unico della stessa ancora in carica, si ritiene che dovendosi procedere, sulla base delle predette disposizioni, alla nomina di un organo collegiale, lo stesso non possa che essere considerato come un nuovo organo rispetto a quello monocratico attualmente in carica, con conseguente decadenza di quest'ultimo.
Infine, con riferimento a quanto sembra ravvisarsi nella deliberazione trasmessa in allegato, si ritiene di dover osservare che, la normativa vigente in materia di compensi spettanti ai revisori e precisamente l'articolo 241, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede che per la determinazione del compenso base spettante al revisore dell'unione si faccia riferimento al comune più popoloso facente parte dell'unione.