Mutamento di denominazione di una lista nel corso del mandato elettorale.
Di norma, la modifica della denominazione dei gruppi consiliari - in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, che assimili tale modifica alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare subordinata alle eventuali regole individuate dalle stesse norme - rientra nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, in relazione al quesito posto dal Sindaco del Comune in oggetto, ha chiesto se sia legittimo il mutamento di denominazione di una lista elettorale comunale nel corso del mandato, o, in caso contrario, se si debba procedere con l'annullamento o la rettifica di atti che hanno già formato oggetto di deliberazioni (mozioni) nei quali la predetta lista viene indicata con la nuova denominazione. Al riguardo, occorre premettere che il decreto legislativo n. 267/00 utilizza il termine 'lista' solo nel Capo III – Sistema elettorale - dall'art. 71 all'art. 76, individuando con tale vocabolo il raggruppamento di candidati che si presentano alla competizione elettorale. I candidati risultati eletti, una volta insediati nel consiglio comunale si organizzano, di norma, in gruppi consiliari che talvolta non coincidono perfettamente con l'esito del voto. Dovendo fare riferimento, dunque, alla predetta terminologia, occorre comunque evidenziare che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente proprio da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (in particolare, art. 38, comma 3 – art. 39, comma 4 e art. 125 del citato decreto legislativo n. 267/00). I mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, la materia è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta espressamente agli stessi dall'art. 38 citato. Di norma, la modifica della denominazione dei gruppi consiliari - in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, che assimili tale modifica alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare subordinata alle eventuali regole individuate dalle stesse norme - appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio. Nel caso di specie, lo Statuto del Comune di . all'art. 19, comma 1 demanda al regolamento la disciplina della costituzione dei gruppi consiliari. In ordine alla disciplina di dettaglio dei predetti gruppi, sarà demandata all'Ente interessato la verifica della effettiva possibilità della variazione della denominazione del gruppo, previa verifica delle indicazioni contenute nel regolamento. Qualora non siano stati lesi diritti di terzi, riguardo all'eventuale rettifica o annullamento degli atti che hanno formato oggetto di deliberazione, si ricorda che l'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2 ha previsto che 'non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato', mentre il successivo art. 21-nonies al comma 2 ha 'fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole'.