Mozione di sfiducia

Territorio e autonomie locali
4 Agosto 2015
Categoria 
05.01.04 Mozione di sfiducia
Sintesi/Massima 

L’articolo 52 del dlgs n. 267 /2000 disciplina la procedura per la presentazione della “mozione di sfiducia” nei confronti del sindaco. In ordine al criterio da seguire nel caso in cui il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati necessario per la sottoscrizione della mozione di sfiducia assommi ad una cifra decimale, si ritiene che, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, sia legittimamente applicabile il criterio dell’arrotondamento aritmetico, in quanto richiamato espressamente, a vario titolo, in più disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 267/00 (cfr. artt. 47, c. 1; 71, co. 8; 73, co.1; 75, co. 8).

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa copia dell'esposto-ricorso del Gruppo consiliare in oggetto concernente, tra le altre questioni evidenziate, il rigetto da parte del Presidente del Consiglio comunale di . della richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della mozione di sfiducia del Sindaco, presentata da un Gruppo consigliare, in quanto sottoscritta da un numero di consiglieri inferiore ai due quinti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 267/00. In particolare, con il predetto esposto il capogruppo Lega Nord Padania, definendo l'atto quale 'mozione di sfiducia politica', contesta la riconduzione della propria richiesta nell'ambito del citato art. 52, in quanto il sindaco è stato soltanto invitato a dimettersi. Al riguardo, si premette che il vigente ordinamento non disciplina la sfiducia politica nei confronti del sindaco nei termini riferiti dell'esponente, essendo, invero, contenuta nel citato articolo 52 l'esclusiva procedura per la presentazione della 'mozione di sfiducia' al sindaco. La sottoposizione di tale atto all'esame ed all'approvazione del consiglio, previa richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, non può prescindere dal formalismo richiesto dalla legge. Pertanto, in ordine al criterio da seguire, nel caso in cui il computo dei due quinti dei consiglieri assegnati, necessario per la sottoscrizione della mozione di sfiducia di cui al più volte citato art. 52, assommi ad una cifra decimale, si osserva che nella fattispecie (posto che il sindaco va escluso dal computo per espressa previsione della citata norma), il numero dei consiglieri assegnati è pari a 24 ed il novero dei due quinti è pari a 9,6. In conformità ad un costante indirizzo interpretativo, si ritiene che, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari (l'art. 38 dello statuto del Comune di . si limita a ribadire che la mozione deve essere votata dalla maggioranza assoluta del consiglio senza computare il voto del sindaco), sia legittimamente applicabile il criterio dell'arrotondamento aritmetico, in quanto richiamato espressamente, a vario titolo, in più disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 267/00 (cfr. artt. 47, c. 1; 71, co. 8; 73, co.1; 75, co. 8). Detto criterio implica, com'è noto, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui essa sia superiore a 50 si procederà ad arrotondamento per eccesso. Per quanto precede, deve pervenirsi a conclusione che, nel caso di specie, occorra la sottoscrizione di dieci consiglieri comunali.