Il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio e, in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, TAR Piemonte Sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Il T.A.R. Campania – Napoli - sez. I, con decisione 3/5/2012 n. 2013, ha ribadito che il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114).