Il sindaco è “membro del consiglio comunale” e, anche alla luce della sentenza n. 44/1997 della Corte Costituzionale è compartecipe a pieno titolo delle relative funzioni.
E’ fermo il principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità delle sedute, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”.
La presentazione di mozioni è prevista dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, che al comma 3, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte.