Validità delle sedute del consiglio comunale in seconda convocazione. L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. Qualora il regolamento in questione preveda un quorum non conforme alla disciplina surrichiamata, appare utile richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, in base alle quali, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime, ancorché illegittime, non possono essere disapplicate se non previo ritiro.