Ammissibilità di una proposta di referendum comunale

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2015
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

Referendum. Il comma 3 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 267/00 dispone che “possono” essere previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale. Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell’istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell’originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell’ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa la richiesta del comune di . circa l'ammissibilità di un referendum abrogativo popolare in ordine alla scelta dell'Amministrazione di cedere la titolarità della farmacia comunale deliberata dal consiglio comunale nella seduta del 23 agosto u.s.. Al riguardo si osserva che l'ordinamento italiano presta una particolare attenzione alla partecipazione diretta del cittadino nella vita delle Istituzioni locali. Giova ricordare in proposito, che l'Italia ha fatto propri i principi della Carta Europea dell'autonomia locale a cui ha aderito sottoscrivendo la relativa convenzione, poi ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. L'articolo 3 della Carta, al comma 2, riconoscendo alle collettività locali il diritto di regolamentare ed amministrare, nell'ambito della legge, una parte importante di affari pubblici mediante Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti, ha precisato, altresì, che 'detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge'. Gli istituti di partecipazione e gli organismi consultivi del cittadino trovano una loro concretizzazione nel T.U.O.E.L. n. 267/00 e, indipendentemente dalla dimensione demografica dell'ente, fanno parte del contenuto necessario e non meramente facoltativo dello statuto. Un rinvio allo statuto è previsto dal comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 267/00 in merito alla previsione di forme di consultazione della popolazione, nonché alle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi con la determinazione delle garanzie per il loro tempestivo esame. La norma dispone che 'possono' essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini, che devono comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale. Il referendum, si configura, dunque, quale elemento meramente eventuale e facoltativo dello statuto comunale che una volta previsto deve essere compiutamente disciplinato dal regolamento. Rispetto alla normativa previgente è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo-sospensivo. In tal senso, si è anche affermato che il potere statutario in materia resta ampio con riguardo all'oggetto del referendum (che è sufficiente che rientri tra le materie di competenza esclusiva dell'ente), alla determinazione del numero dei partecipanti per la sua validità e alla possibilità di prevedere effetti consequenziali per l'amministrazione locale legati all'esito del referendum, con il solo limite della conservazione del potere decisionale in capo agli organi di governo. Nel caso prospettato, lo Statuto del comune di ., prevede all'articolo 39 la possibilità di indire referendum abrogativi, propositivi o consultivi, con una serie di esclusioni indicate al comma 2. L'Ente ritiene dubbia la possibilità di espletare il referendum abrogativo, alla luce proprio del disposto di cui al citato comma 2, laddove si escludono le materie 'di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali .', in relazione alla circostanza che l'alienazione della farmacia comunale è stata prevista nel bilancio di previsione 2015 approvato nella seduta del 23 agosto u.s.. In merito si osserva che i proventi che scaturiscono dall'eventuale alienazione della farmacia comunale, non possono certo assimilarsi a 'tributi locali o tariffe', i quali hanno una connotazione giuridica ben precisa. Non appare, altresì, che l'alienazione della farmacia comunale discenda da un'attività amministrativa vincolata da leggi. Infatti, la legge n. 475 del 2 aprile 1968 che disciplina il servizio farmaceutico, pur derogata dall'art. 11, comma 3 del d.l. n. 1/2012 convertito il legge n. 27/2012 nella parte in cui si prevede il diritto di prelazione dei comuni in ordine alla metà delle farmacie che si rendano vacanti o di nuova istituzione (art. 9), non impone, comunque, l'alienazione delle farmacie già in possesso del comune. Considerato, pertanto, che la dismissione della farmacia non scaturisce da norme di legge, non sembra che sussistano motivi ostativi all'indizione del referendum che potrà essere espletato sulla base del relativo regolamento attuativo che il consiglio comunale si appresta ad approvare.