Contrasto tra previsione statutaria e norma regolamentare in materia di quorum strutturale

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Normativa da applicare in ordine alla definizione del quorum strutturale stabilito per la validità delle sedute del consiglio comunale, in caso di contrasto tra previsione statutaria e regolamentare. Seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del citato T.U.O.E.L., che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il comune in oggetto ha formulato un quesito concernente la normativa da applicare in ordine alla definizione del quorum strutturale stabilito per la validità delle sedute del consiglio comunale, in caso di contrasto tra previsione statutaria e regolamentare. Al riguardo si rappresenta, in via preliminare, che, come noto, l'art. 38, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00, demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto' la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'; quest'ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del 'terzo' dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso. Nel caso di specie, il segretario comunale ha evidenziato un contrasto tra la previsione recata dall'art. 13, comma 9, dello statuto comunale e l'art. 49, comma 2, del regolamento sul funzionamento del consiglio del citato ente locale. La prima delle due fonti normative, infatti, prevede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al fine della validità delle sedute ed, in seconda convocazione, la presenza di almeno sei consiglieri, non computando il sindaco. Ai sensi della succitata norma regolamentare è invece previsto che, per la validità delle sedute di seconda convocazione, sia necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati su un totale di dodici consiglieri oltre al sindaco. Ciò posto si ritiene che, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all'articolo 7 del citato T.U.O.E.L., che disciplina l'adozione dei regolamenti comunali 'nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto' (cfr. sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, T.A.R. Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria. Tuttavia, al fine di comporre la discrasia evidenziata, si ritiene opportuno un intervento correttivo volto ad armonizzare le previsioni recate dalle surrichiamate fonti di autonomia locale. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.