Scioglimento unione e nomina del liquidatore

Territorio e autonomie locali
2 Dicembre 2015
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

In assenza di una più specifica disciplina statutaria o regionale, il commissario preposto ex art.141 TUEL alla gestione di un’unione di comuni ne delibera anche lo scioglimento, nominando il liquidatore, in caso di recesso di tutti i comuni associati alla medesima unione.
Nella fattispecie, devono osservarsi le disposizioni dettate dal codice civile per le persone giuridiche private che, per giurisprudenza consolidata, sono applicabili anche alle persone giuridiche pubbliche, in assenza di disposizioni speciali.

Testo 

Con l’allegata nota prot. n. 442 del 23 novembre 2015, avente uguale oggetto, il Commissario straordinario dell'unione del … ha comunicato che i comuni di …, … e … hanno deliberato il recesso dalla suddetta unione che dovrà essere sciolta ed entrare in liquidazione, essendo venuti meno tutti gli enti associati. Considerato che lo statuto dell’unione non regolamenta la nomina del liquidatore e che la Regione … ha escluso la propria competenza in materia, il suddetto Commissario ha chiesto delucidazioni in merito alla procedura da seguire. In proposito si premette che, secondo risalente giurisprudenza, «il fenomeno dell'estinzione e della successione di una persona giuridica pubblica è regolato dai principi generali tratti, rispettivamente e nell'ordine: dalle norme di diritto pubblico positivo che regolano casi simili o analoghi concernenti le persone giuridiche pubbliche; dalla disciplina dettata dal codice civile negli art.27-34 per le persone giuridiche private; dalla disciplina infine disposta dallo stesso codice civile per regolare la successione mortis causa delle persone fisiche» (Cass., 3 ottobre 1959, n.2642; Cass., 29 gennaio 1956, n.4014, nonché Cass.,sez.un. 8 marzo 1986, n.1551, per la quale gli artt.27 e ss. c.c. e gli artt. 11 e ss. disp.att. c.c. sono «norme applicabili anche alle persone giuridiche pubbliche in assenza di disposizioni speciali»). Come è noto, peraltro, l'art.1, comma 1-bis L. 241/1990 prevede che «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente». In relazione al quadro giuridico sopra delineato, e non essendo stata evidenziata una disciplina più specifica, occorre concludere che il Commissario della suddetta unione dovrà deliberare, nell'esercizio dei poteri del Consiglio già conferitigli con il noto decreto ministeriale ex art.141 TUEL del 13 marzo 2013, lo scioglimento dell'ente e la relativa nomina del liquidatore, a causa dell'evidenziato recesso della totalità dei comuni associati. Di quanto precede, si vorrà dare comunicazione al Commissario straordinario dell’unione di comuni del “…”.