Quorum strutturale sedute di seconda convocazione

Territorio e autonomie locali
24 Novembre 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Validità delle sedute del consiglio comunale in seconda convocazione. L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. Qualora il regolamento in questione preveda un quorum non conforme alla disciplina surrichiamata, appare utile richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, in base alle quali, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime, ancorché illegittime, non possono essere disapplicate se non previo ritiro.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata in copia, con la quale il Segretario Generale del Comune in oggetto ha trasmesso un quesito riguardante il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale in seconda convocazione. In particolare, è stato chiesto se sia possibile, in un consiglio comunale composto da ventiquattro consiglieri più il sindaco, applicare la disposizione recata dall'art. 38 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, approvato con delibera n. 12 del 2015, in base alla quale le sedute di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno quattro membri, salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto. La normativa regolamentare risulta conformata all'art. 127 del T.U. 148/1915 che prevede, per la validità delle sedute di prima convocazione, la presenza della metà dei consiglieri assegnati mentre, in seconda convocazione, quella di almeno quattro membri. Com'è noto, l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto', la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'. Nel caso del comune in oggetto, pertanto, sarebbe necessaria la presenza di almeno otto consiglieri al fine della validità delle sedute. Il citato art. 38, va letto in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, dello stesso T.U.O.E.L. il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, tra gli altri, dell'art.127 del T.U. n.148/1915 , fino all'adeguamento della normativa locale, ai criteri indicati dal decreto legislativo n. 267/00. Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3357 del 2010, in base alle quali, una volta adottato il regolamento recante le norme sul funzionamento del consiglio comunale, queste ultime, ancorché illegittime, non possono essere disapplicate se non previo ritiro. Pertanto, attesa la discrasia evidenziata tra l'art 38 del regolamento consiliare e le previsioni recate dal più volte richiamato art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. si richiama l'attenzione dell'ente locale in ordine all'opportunità di un adeguamento della fonte regolamentare ai criteri previsti dalla legge, anche al fine di non esporre gli atti adottati al rischio di eventuali impugnative Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.