Un Segretario Comunale di un ente ha chiesto di conoscere se sia possibile estendere la portata applicativa della disciplina contenuta nell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Inoltre è stato chiesto se

Territorio e autonomie locali
20 Novembre 2015
Categoria 
15.02.03 Tempo parziale
Sintesi/Massima 

Per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time, si osserva che non ricorre l’ipotesi di cui alla citata normativa, in quanto per gli stessi esiste già la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa subordinata o autonoma, purché la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno. In merito all’ulteriore questione si fa presente che secondo l’orientamento della giurisprudenza contabile, poichè la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministra-zione di provenienza (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009).

Testo 

Con una nota un Segretario Comunale di un ente ha chiesto di conoscere se sia possibile estendere la portata applicativa della disciplina contenuta nell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Inoltre è stato chiesto se l'utilizzo del dipendente ai sensi della predetta normativa necessiti di un aspecifica regolamentazione del rapporto.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che, com'è noto, il citato art. 1, comma 557, dispone che:'I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza'. Tale disciplina, per espressa previsione normativa risulta applicabile ai soli comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ed agli altri enti indicati dalla norma, e si configura come normativa speciale, che introduce una eccezione al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Relativamente ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time, si osserva che non ricorre l'ipotesi di cui alla citata normativa, in quanto per gli stessi esiste già la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, purché la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Relativamente all'ulteriore questione si fa presente che secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, poichè la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, legge n. 311/2004 è assimilabile al comando, non risulta necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministra-zione di provenienza (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009).