Ordine di trattazione degli argomenti sottoposti all’esame del consiglio comunale. Qualora il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale preveda che la trattazione degli atti di sindacato ispettivo debba avvenire all’inizio di seduta, sarebbe corretto il diniego opposto dal presidente del consiglio alla richiesta, formulata da un gruppo consiliare, di voler posporre la trattazione delle interrogazioni.
Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Presidente del consiglio del comune in oggetto ha chiesto un parere in ordine alla correttezza del diniego dallo stesso opposto alla richiesta, formulata da un gruppo consiliare, di invertire l'o.d.g. di una seduta di consiglio, al fine di posporre l'esame degli atti di sindacato ispettivo. Al riguardo, si premette che l'ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia, rientra tra le materie di competenza esclusiva della legislazione regionale e che l'art. 16 dello stesso ne demanda all'Assemblea regionale l'ordinamento amministrativo. Ciò posto, dall'esame dell'art. 55, comma 1, regolamento del consiglio comunale si evince che 'la trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione'. Ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 25 della stessa fonte regolamentare è previsto che il presidente del consiglio possa modificare l'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'o.d.g anche su proposta di un gruppo consiliare e che, in caso di opposizione, la richiesta debba essere messa ai voti ed eventualmente accolta a maggioranza dei votanti. Considerato il quadro normativo sopra delineato, apparirebbe corretto il diniego opposto dal presidente del consiglio alla richiesta, formulata da un gruppo consiliare, di voler posporre la trattazione delle interrogazioni. Ciò in quanto il regolamento del consiglio comunale prevede espressamente che la trattazione dei suddetti atti di sindacato ispettivo debba avvenire 'nella parte iniziale della seduta'. Pertanto, agli atti in questione non può essere applicata la disciplina sulla modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti dell'o.d.g. prevista in generale dai commi 3 e 4 dell'art. 25 del regolamento del consiglio comunale. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.