Modalità della nomina dopo l'estrazione dei nominativi

Finanza locale
25 Novembre 2015
Categoria 
21.02 Nomina dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

L'ente locale ha ampia autonomia nella gestione della successiva fase all'estrazione propedeutica alla nomina dell'organo di revisione

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale un comune ha chiesto il parere di questa Amministrazione in ordine ad alcune problematiche sorte in relazione alla nomina del revisore economico finanziario.
In particolare, il Comune fa presente che in data 11 agosto 2015 la Prefettura, a seguito della propria richiesta del 25 giugno 2015 ha effettuato il sorteggio per il rinnovo dell'organo di revisione.
La Prefettura, in data 12 agosto 2015, oltre a trasmettere il verbale del sorteggio al Sindaco di codesto ente lo ha notificato, tramite posta elettronica certificata, anche ai tre revisori estratti.
Quindi, il Comune dopo aver ricevuto il rifiuto del primo nominativo estratto, non riuscendo a raggiungere telefonicamente il secondo nominativo, estratto come riserva, ha inviato a questo ultimo: una comunicazione all'indirizzo email, reperito presso l'Odcec di XXX, in data 19 agosto 2015 e il giorno successivo una comunicazione formale a mezzo raccomandata che risulta essere stata ricevuta il 24 agosto 2015.
Non avendo avuto alcun riscontro alle precedenti comunicazioni, in data 26 agosto il Comune ha contattato il terzo estratto, che ha dato la propria disponibilità alla nomina e in data 31 agosto 2015, prima della formale nomina da parte del Consiglio comunale avvenuta il 1° settembre 2015, ha inviato al secondo nominativo un ulteriore sollecito all'indirizzo di posta elettronica certificata.
Solo in data 10 settembre 2015 il secondo estratto ha comunicato la propria accettazione con decorrenza dal 14 settembre 2015, poste le cure termali dello stesso e, a seguito della comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta nomina del terzo estratto, in data 2 ottobre 2015 ha chiesto per vie legali la revoca in autotutela della delibera di nomina.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, recante: "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria", approvato con decreto del Ministro dell'interno n.23 del 2012, non ha fissato i tempi e i modi cui l'ente si deve attenere per contattare i revisori estratti limitandosi a prevedere, all'articolo 5, l'invio tempestivo, da parte della Prefettura, all'ente locale del verbale dell'estrazione - nel quale è riportato l'elenco dei nominativi estratti con l'indicazione dei dati relativi all'indirizzo di residenza anagrafica, del numero telefonico e dell'indirizzo pec, indicati dai revisori al momento della propria iscrizione all'Elenco.
La norma di riferimento non ha previsto la fissazione di un termine per ricevere l'accettazione da parte del revisore, lasciando all'ente locale ampia autonomia nella gestione della successiva fase procedimentale preordinata alla nomina dell'organo.
Nel caso in specie, sembrerebbe, ad avviso di questa Amministrazione, sulla base di quanto rappresentato, pur non risultando disponibili tutti gli elementi utili per una più adeguata valutazione, che l'ente abbia posto in essere le azioni (posta elettronica ordinaria, raccomandata con ricevuta di ritorno e PEC) per l'apposita comunicazione al soggetto risultato quale secondo estratto e che, non avendo ricevuto risposta in tempi congrui, possa considerarsi valida la nomina del soggetto risultato quale terzo estratto.