Richiesta di parere sulla eventuale irritualità di convocazione del consiglio comunale. Discordanza tra l’avviso pubblicato all’albo pretorio e le altre convocazioni. Errore materiale

Territorio e autonomie locali
8 Gennaio 2016
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

L’errata comunicazione di “seduta chiusa al pubblico” effettuata all’albo pretorio on line, a fronte della corretta comunicazione di “seduta aperta al pubblico”, come riportata nell’avviso di convocazione consegnato ai consiglieri ed agli altri Organi non inficia i lavori del Consiglio. L’eventuale errata convocazione del consiglio comunale può essere riconosciuta come tale quando possa avere una effettiva efficacia preclusiva della piena capacità del Consigliere di esprimere il voto in seno al collegio di appartenenza. Chiunque abbia interesse può sempre accedere al verbale delle adunanze che, di norma, riporta il testo integrale delle dichiarazioni di voto, della parte dispositiva e della deliberazione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, in relazione ad uno specifico quesito del Comune in oggetto, ha chiesto il parere in ordine alla legittimità della seduta consiliare del .... In particolare, è stato chiesto se l'errata comunicazione di 'seduta chiusa al pubblico' effettuata all'albo pretorio on line, a fronte della corretta comunicazione di 'seduta aperta al pubblico', come riportata nell'avviso di convocazione consegnato ai consiglieri ed agli altri Organi ivi indicati, infici i lavori del Consiglio. Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, recante norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, dispone che 'gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'. Per gli enti locali, l'art. 124 del decreto legislativo n. 267/00 dispone l'obbligo della pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio (ora sito istituzionale) dell'ente, per quindici giorni consecutivi, mentre, l'articolo 38, comma 7, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Occorre osservare, altresì, che il decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, disponendo il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha rafforzato, in particolare, a fini conoscitivi, l'esigenza di pubblicità degli atti. Fermo restando, dunque, che per quel che riguarda gli enti locali, l'obbligo di legge con valore di pubblicità legale, è limitato alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali (C.d.S. n. 1370 del 15 marzo 2006), si osserva che l'Ente in oggetto, all'articolo 5 dello statuto ha previsto che 'il comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti'. Il regolamento comunale, all'articolo 31 prevede che l'elenco degli argomenti da trattare in consiglio è pubblicato all'albo del Comune, stabilendo che tale pubblicazione deve essere effettuata nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. L'articolo 28 e l'articolo 38 del medesimo regolamento stabiliscono che sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione 'seduta segreta', gli argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone. Ciò posto, pur non avendo valore di pubblicità legale, la pubblicazione delle convocazioni con l'esatta indicazione dell'ordine del giorno, come prevista dal regolamento comunale, scaturisce oltre che per la necessità di trasparenza e diffusione delle informazioni, anche per consentire l'effettiva partecipazione del pubblico alle sedute di consiglio che non siano segrete. Tuttavia, occorre rilevare che l'eventuale errata convocazione del consiglio comunale può essere riconosciuta come tale quando possa avere una effettiva efficacia preclusiva della piena capacità del Consigliere di esprimere il voto in seno al collegio di appartenenza. Nel caso di specie, la convocazione nei confronti dei consiglieri comunali è stata effettuata nel rispetto della normativa regolamentare, tant'è che la deliberazione n. 22 del 20 ottobre 2015 è stata adottata in presenza di tutti i consiglieri comunali assegnati. Escludendo l'ipotesi di dolo, l'errata indicazione della seduta, come segreta, riportata sul sito dell'Amministrazione, pur avendo potenzialmente impedito ad una parte della cittadinanza di assistere alla riunione di consiglio (nelle premesse della deliberazione il sindaco dà atto della presenza di pubblico in sala), non può certo avere l'effetto di inficiarne i lavori. Infatti, il pubblico, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento non può interloquire con il consiglio, orientandone le decisioni, e, in ogni caso, chiunque abbia interesse può sempre accedere al verbale delle adunanze che, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello stesso regolamento riporta il testo integrale delle dichiarazioni di voto, della parte dispositiva e della deliberazione.