Revisore unico dell'unione e dei comuni membri

Finanza locale
7 Dicembre 2015
Categoria 
21.04 Revisori nelle Unioni di comuni
Sintesi/Massima 

Presupposto per la nomina di un solo organo di revisione per lo svolgimento dell'incarico presso l'unione e presso i comuni membri, è il completo esercizio da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.

Testo 

Una Prefettura ha trasmesso la nota n.59 del 24 novembre 2015, con la quale l'Unione XXX ha formulato un quesito in ordine alla composizione del proprio organo di revisione economico-finanziaria, chiedendo al riguardo l'avviso di questo Ministero.
In particolare, la predetta Unione rappresenta che, anche se previsto dallo Statuto, ad oggi non svolge in luogo e per conto dei comuni membri tutte le funzioni fondamentali. Ciò evidenziato, la predetta Unione chiede di conoscere se tale fattispecie comporti l'applicazione dell'articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), che prevede la nomina di un solo revisore per lo svolgimento dell'incarico di revisione presso la sola Unione e non anche presso i comuni membri come invece disposto dal successivo comma 3 bis che disciplina la nomina del revisore nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni.
Al riguardo, si precisa che presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 234, comma 3-bis, è lo svolgimento da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.
Ciò posto, allo stato attuale, non ravvisandosi un completo esercizio da parte dell'unione di tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri, pur affermato nello Statuto, non si rinviene il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis del TUEL e conseguentemente codesta Prefettura dovrà procedere con l'estrazione di un solo revisore.
Tuttavia, si ritiene che l'Unione debba provvedere a definire, con riferimento alla normativa in vigore e al processo già attivato la propria intenzione di gestire integramente, in tutti gli aspetti, le funzioni fondamentali ovvero adottare le conseguenti modifiche statutarie e a definire con chiarezza così il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234, comma 3-bis del TUEL in ordine allo svolgimento da parte dell'organo di revisione dell'unione della medesima funzione anche per i comuni che fanno parte della stessa, nel rispetto della ratio della disposizione tesa alla riduzione della spesa.