È di esclusiva competenza del consiglio dell'ente la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria anche se in contrasto con quanto già deliberato dalla giunta.
Una Prefettura ha chiesto il parere di questa Amministrazione in ordine alla problematica rappresentata da una Unione circa la conferma del revisore già incaricato dalla soppressa Comunità montana cui l'Unione è subentrata in attuazione di quanto disposto dalla Legge della Regione Marche 11 novembre 2013, n.35.
In particolare, la problematica attiene all'esercizio, da parte dell'Unione Montana, della facoltà di confermare, fino alla naturale scadenza, l'incarico del revisore dei conti della soppressa Comunità Montana, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.375 del 2014, recante disposizioni attuative della citata legge regionale n.35 del 2013.
Viene rappresentato, infatti, che la predetta Unione Montana, con deliberazione di Giunta ha confermato l'incarico al revisore della soppressa Comunità Montana ai sensi di quanto previsto dalla citata D.G.R. n.35 del 2014, mentre, con successivo provvedimento del Consiglio n.13 del 10 agosto 2015, ai sensi della stessa deliberazione regionale e richiamando la competenza consiliare in materia di nomina di revisori, ha deliberato di non confermare il revisore in questione e di attivare la procedura per la nomina di un nuovo revisore mediante estrazione a sorte dall'apposito elenco.
Al riguardo, nel confermare l'esclusiva competenza del consiglio dell'ente in ordine alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n.267 del 2000, si osserva che, come sottolineato dalla Prefettura, la problematica in esame attiene all'applicazione delle citate disposizioni regionali che regolano la soppressione delle comunità montane e l'istituzione delle unioni.
Pertanto, si ritiene che in merito debba essere interessata la competente Regione Marche, cui, peraltro, la nota risulta già trasmessa per conoscenza.