La risposta ai quesiti degli enti locali in materia dei revisori dei conti viene rilasciata a mero titolo collaborativo e l'eventuale mancato riscontro non si può configurare come "silenzio assenso".
Si fa riferimento alla nota n.2805 dell'19 giugno 2015 con la quale si chiede un parere in merito alla richiesta, da parte del Revisore dell'ente del pagamento dell'importo non corrisposto a seguito dell'applicazione della decurtazione, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e successive modifiche ed integrazioni, del 10% sul compenso spettante all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente.
In particolare, l'ex Revisore dei conti del Consorzio ha avanzato tale richiesta alla luce della delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti 10 febbraio 2014, n.4 dalla quale si desumerebbe in via incidentale la non applicabilità della citata norma agli enti territoriali.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge n.78 del 2010 prevedono, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10 per cento delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 3, della legge n.196/2009, ai componenti di organi di indirizzo, direzione, controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di qualsiasi incarico, nonché il divieto di superare, sino al 31 dicembre 2015 (per effetto di varie proroghe, da ultimo il DL 192/2014) gli emolumenti risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti del 10%.
Nel senso di ricomprendere nell'ambito applicativo del richiamato comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n.78 del 2010 i compensi corrisposti ai revisori degli enti locali, si è determinato un orientamento conforme, espresso da diverse sezioni regionali della Corte dei conti, sulla base della ratio e della formulazione letterale dell'articolo 6, rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" (Sezione regionale di Controllo della Toscana n.204 del 9 dicembre 2010, Sezione regionale di controllo della Lombardia n.13 del 2011 e n.632 del 2011, Sezione regionale di controllo della Campania n.173 del 2011, Sezione regionale di controllo dell'Emilia n.6 del 2011, Sezione regionale di controllo del Piemonte n.60 del 2011, Sezione regionale di controllo dell'Umbria n.24 del 2012).
Al riguardo, anche il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, interessato da questo Ufficio ai fini di un aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali di cui all'articolo 241 del testo unico 267 del 2000, con nota n.12175 del 25 febbraio 2013 ha richiamato, tra l'altro, l'impossibilità di procedere a detto aggiornamento alla luce dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78 del 2010, "applicabile anche agli enti locali come si legge altresì nella relazione tecnica al provvedimento in esame in linea con i pareri della Corte dei conti Toscana n.204 del 9 dicembre 2010 e della Corte dei Conti Lombardia n.13 del 25 gennaio 2011".
Di recente, sull'argomento è intervenuta la delibera n.4 del 10 febbraio 2014 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie che, pronunciandosi sulla specifica problematica dell'applicabilità o meno dell'articolo 5, comma 7 del decreto legge n.78 del 2010 ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di enti locali partecipati anche dalle Regioni, in via incidentale, nel percorso argomentativo esposto nella motivazione, osserva che "le disposizioni dettate dall'art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali", esprimendo, quindi, seppure non come specifica pronuncia, un orientamento di segno contrario rispetto all'interpretazione delle Sezioni regionali succedutesi negli anni.
Alla luce delle suesposte osservazioni, atteso che la materia è stata oggetto di approfondimento da parte della giurisdizione contabile, si invita codesto Ente a valutare l'opportunità di chiedere un parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Si ritiene utile, comunque, evidenziare che la materia dei compensi spettanti ai revisori dei conti, disciplinata dall'articolo 241 del testo unico, rinvia al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica la fissazione dei limiti massimi del compenso base; detta fissazione normativa dei limiti massimi permette, già di per sé, che l'ente possa autonomamente ridurre gli stessi in adesione al principio di contenimento della spesa pubblica.
Infine, si precisa che, in ogni caso, la risposta al quesito viene rilasciata a mero titolo collaborativo e l'eventuale "mancato riscontro entro 60 giorni dalla data di ricezione", come indicato dal richiedente nella nota, di certo, non si potrebbe configurare come "silenzio assenso".