Applicabilità disposizione statutaria in assenza di apposita disciplina regolamentare

Territorio e autonomie locali
4 Agosto 2015
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Applicabilità disposizione statutaria in assenza di apposita disciplina regolamentare. nell’ipotesi di silenzio del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, la normativa statutaria puo’ trovare applicazione, ove la stessa sia sufficientemente dettagliata e, pertanto, suscettibile di immediata attuazione.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata rappresentata la problematica insorta presso l'amministrazione comunale in oggetto in ordine all'applicabilità immediata di una disposizione statutaria in assenza di apposita disciplina regolamentare. In particolare, è stato chiesto se, in carenza di specifica disciplina regolamentare, possa trovare diretta applicazione l'art. 17 dello statuto comunale ai sensi del quale è previsto che 'le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa. Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni.'. Il dubbio appare originare dalla posizione assunta dal segretario comunale che ha ritenuto di demandare al sindaco l'onere di stabilire l'ordine di precedenza degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, allorché gli atti di sindacato ispettivo fossero stati indirizzati al protocollo del'ente e non 'al sindaco', considerato che non vi sarebbero norme regolamentari riferibili alle interpellanze o alle interrogazioni presentate con la suddetta modalità. Ciò posto, la disciplina applicabile deve essere rinvenuta nelle disposizioni statutarie e regolamentari che l'ente locale si è dato in materia di atti di sindacato ispettivo, anche nell'ipotesi in cui tali atti siano presentati al protocollo del comune e non al sindaco come previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Ed, invero, dall'esame dell'art. 35, comma 3, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale si evince che 'il sindaco, all'inizio di seduta, nel dare lettura al consiglio delle interrogazioni presentate, comunica se alle stesse darà subito risposta oppure in altro giorno che dovrà essere precisato'. L'art. 36, comma 4, della fonte regolamentare dispone che la discussione concernente l'interpellanza dovrà essere preceduta soltanto dalle interrogazioni. Pertanto, dalle disposizioni citate, si evince che la normativa recata dall'art. 17 dello statuto comunale in ordine alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo ad inizio di seduta risulta essere stata confermata dalla fonte regolamentare. Si fa presente, inoltre, che, nell'ipotesi di silenzio del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, la normativa statutaria avrebbe dovuto trovare comunque applicazione, in quanto sufficientemente dettagliata e, pertanto, suscettibile di immediata attuazione.