Revisore dipendente pubblico. Obbligo di autorizzazione all'incarico

Finanza locale
7 Ottobre 2015
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il revisore che è anche dipendente pubblico deve presentare all'ente l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione pubblica di appartenenza riferita specificatamente allo svolgimento dell'incarico affidato.

Testo 

É stato chiesto da parte di un ente parere in ordine ad alcune problematiche sorte in relazione all'acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001, in quanto solo casualmente e dopo alcuni mesi è venuto a conoscenza del fatto che il Presidente del collegio dei revisori è anche dipendente pubblico di una scuola media superiore statale.
A seguito di richiesta scritta da parte dell'ente della prevista autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza allo svolgimento dello specifico incarico, ai sensi del citato articolo 53, il revisore ha presentato una autorizzazione generica dell'anno precedente con la quale era stato autorizzato all'esercizio della libera professione di commercialista ed alla funzione di giudice tributario.
L'ente, non ritenendo valida la predetta autorizzazione, non ha proceduto al pagamento del relativo compenso e ha chiesto se nella condotta del Presidente del collegio dei revisori si possa ravvisare una violazione di legge.
Al riguardo, si è dell'avviso che l'autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza del revisore, in data antecedente alla nomina, sia eccessivamente generica e si ritiene opportuno acquisire una autorizzazione specifica riferita all'incarico affidato.
Quanto alla valutazione relativa alla trasparenza e correttezza del comportamento tenuto dal revisore in questione, la stessa non può che essere rimessa all' ente locale.