Il Comune potrà ricorrere, qualora vi siano le condizioni, alla normativa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl 78/2010, come modificato dall’art. 11, comma 4 bis, del Dl 90/2014.
Con una nota il Sindaco di un Comune, nel far presente che con un D.P.R. l'ente era stato sciolto ai sensi di un art. del Tuel e che detto provvedimento di scioglimento è stato annullato dal TAR Lazio con una sentenza, ha chiesto di conoscere se possa effettuare assunzioni ex art. 110 del Tuel ovvero se possa avvalersi della disposizione contenuta nel comma 7, dell'art. 6, del Dl 78/2015, convertito nella legge 125/2015 applicabile agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Al riguardo, si fa presente che il citato art. 6, comma 7, consente agli enti locali che data di entrata in vigore del Dl 78/2015, risultano commissariati ai sensi del citato art. 143 ed a quelli il cui commissariamento è scaduto da non più di diciotto mesi, di assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del tuel. Per espressa previsione normativa, ai relativi oneri l'ente ne deve far fronte attraverso la riduzione delle spese correnti. Trattasi di norma derogatoria e speciale la cui ratio, chiaramente esplicitata nello stesso comma 7, è quella di assicurare il processo di risanamento amministrativo e il ripristino della legalità. Ciò posto, si rileva che, per effetto della richiamata sentenza Tar Lazio codesto Comune non risulta essere commissariato ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 267/2000. Non è, pertanto, possibile l'applicazione della disciplina prevista dal soprarichiamato art. 6, comma 7. Resta inteso che codesto Comune potrà ricorrere, qualora vi siano le condizioni, alla normativa di cui all'art. 9, comma 28, del Dl 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del Dl 90/2014.