Deleghe sindacali conferite a consiglieri comunali

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Deleghe sindacali ai consiglieri. Nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata con la quale alcuni consiglieri del comune di . hanno formulato un quesito concernente la questione in oggetto. Nello specifico, è stato segnalato che le deleghe conferite ai consiglieri comunali con decreto sindacale n. 14 del 19.6.2015 determinerebbero un'impropria commistione tra funzioni di governo e funzioni di controllo politico. Al riguardo si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto. Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ne scaturisce l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo. Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge. In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1284/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare '.l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.'. Ciò posto, atteso che dall'esame delle norme statutarie in possesso di questo Ufficio non si rinviene un'espressa previsione che consenta l'attribuzione di deleghe ai consiglieri, potrebbe determinarsi con la suddetta attribuzione una situazione, perlomeno potenziale, di conflitto di interesse. Si soggiunge, per completezza, che a rafforzare tale orientamento soccorre il parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012 dal Consiglio di Stato che, in un caso analogo, ha affermato di non condividere l'argomentazione difensiva dell'Amministrazione che, mancando nella normativa comunale un'esplicita previsione che vieti al sindaco di conferire ai consiglieri comunali deleghe di studio e consulenza, il loro conferimento sarebbe legittimo. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.