Richiesa di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri

Territorio e autonomie locali
16 Ottobre 2015
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Richiesta convocazione da parte di un quinto dei consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, del dlgs 267/2000. La giurisprudenza prevalente in materia ha da tempo affermato che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, emerge che le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del Consiglio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del Consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’art. 42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-ammministrativo di cui al comma 1 del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato trasmesso l' esposto del Sindaco del Comune di ., in relazione alla corretta applicazione dell'istituto della convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri come prevista dall'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00. In particolare, è stato segnalato che due consiglieri di minoranza utilizzerebbero in maniera non corretta l'istituto in parola 'con continue e pretestuose richieste di convocazione del consiglio comunale'. Al riguardo, occorre premettere che la nota di questo Dipartimento del 16 giugno scorso citata dal Comune al fine di rimarcare il dovere del consigliere comunale di improntare la propria azione alla leale cooperazione per evitare che eventuali comportamenti non corretti possano provocare disservizi, era riferita ad una richiesta di accesso agli atti dell'Ente e dunque a fattispecie diversa rispetto a quella di cui si discute. Ciò posto, si osserva che l'art. 39, comma 2, sopra citato prescrive che il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il regolamento del Consiglio comunale di ., all'articolo 13 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio e esercitano tale diritto, tra l'altro, mediante la presentazione di proposte di deliberazione. L'articolo 17 dello stesso regolamento ribadisce l'obbligo sancito dall'articolo 39 comma 2 e dall'art. 43, comma 1, del T.U.O.E.L. di riunire il consiglio, in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri. La giurisprudenza prevalente in materia ha da tempo affermato che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 268). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, emerge che le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del Consiglio. La norma pare, tuttavia, configurare un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare, per la trattazione da parte del Consiglio delle questioni richieste, senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso. Passando ora dall'esame generale della questione a quello della fattispecie rappresentata, l'attenzione va trasferita alla natura degli argomenti richiesti di inserimento all'ordine del giorno da parte dei consiglieri al fine di verificarne l'eventuale estraneità alle competenze del collegio. Nello stabilire se una determinata questione sia o meno di competenza del Consiglio comunale occorre aver riguardo non solo agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell'art. 42 del citato testo unico, ma anche alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-ammministrativo di cui al comma 1 del medesimo art. 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell'adozione di un provvedimento finale. Il Consiglio comunale ha, infatti, un potere generale di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sull'attività del Comune, nel cui ambito rientra pure quello di indirizzo, coordinamento e controllo sull'operato della Giunta (conforme, Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 20/2010 del 14.01.2010, il quale ha ritenuto legittima la richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri). Inoltre, così come emerge dalla documentazione in atti, ferma restando la generale responsabilità del consiglio comunale, potrà sempre essere esercitata dal segretario comunale la funzione prevista dall'articolo 12 dello statuto comunale e dal citato articolo 13, comma 2 del regolamento consiliare, di esprimere il proprio parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento.