Costituzione dei Gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
19 Ottobre 2015
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. L’articolo 73 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina l’elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11, prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
In proposito, occorre osservare, così come sostenuto dal C.d.S. con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208, che la normativa sopra citata “impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha presentato, e di procedere, poi all’assegnazione di quelli rimasti mediante l’individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati dalle liste collegate”.
Il predetto principio è confermato da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha affermato che l’interessato “è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, del più vasto schieramento composto da quattro liste... in conformità al già citato art. 73, comma 11”.
Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza.
Nel caso di specie, il primo seggio attribuito al complesso di liste collegate, compete, pertanto, al candidato sindaco non eletto. Tuttavia, qualora il regolamento consenta la costituzione dei gruppi unipersonali esclusivamente nei riguardi delle liste che hanno avuto eletto un consigliere (art. 15, comma 2), si ritiene che il candidato sindaco non eletto possa costituire tale gruppo unipersonale solo se il seggio ad esso assegnato in base al meccanismo della prededuzione sia stato ceduto da una delle liste della coalizione che attualmente non esprime alcun consigliere.
La possibilità per il sindaco non eletto di costituirsi capogruppo anche delle liste che non hanno ricevuto rappresentanza elettiva, già facenti parte delle liste allo stesso collegate, è subordinata, in presenza dei relativi presupposti, alle eventuali disposizioni regolamentari che consentano di modificare la denominazione del gruppo già costituito.

Testo 

Si fa riferimento alle nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, in relazione ad un quesito formulato dal Comune di ., ha chiesto un parere in ordine alla costituzione dei gruppi consiliari presso il predetto Ente. In particolare, è stato chiesto se uno dei candidati alla carica di sindaco non eletto, possa essere capogruppo di quattro liste non rappresentate già facenti parte delle sei liste allo stesso collegate. Al riguardo, si osserva che la disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio, nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00. Pertanto le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato, competendo al consiglio comunale l'eventuale interpretazione autentica delle predette norme. Inoltre l'attività interpretativa non può essere disgiunta dall'osservanza dei principi di buona amministrazione, né possono essere utilizzate a sostegno di tale attività, massime giurisprudenziali che non si adattino perfettamente alla fattispecie esaminata. Ciò premesso, si rileva che le norme statutarie e regolamentari del Comune in parola forniscono una articolata disciplina della materia dei gruppi. L'art. 18 dello statuto, al comma 1, prevede che per la costituzione del gruppo è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri, tranne che trattasi di un unico consigliere eletto in rappresentanza di una lista. Il regolamento, all'articolo 15, comma 2, ribadisce che ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri, e, 'nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare'. Il successivo comma 4 stabilisce, ancora che 'con l'eccezione del Gruppo misto, i Gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa'. L'art. 16 del regolamento prevede la possibilità della costituzione di 2 gruppi misti (di maggioranza e di minoranza) sulla base di quanto disposto dallo statuto e dall'articolo 15 dello stesso regolamento, il quale, come detto, richiede la presenza di almeno due consiglieri. Nel caso specifico, si osserva che l'articolo 73 del decreto legislativo n. 267/00 che disciplina l'elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11, prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. In proposito, occorre osservare, così come sostenuto dal C.d.S. con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208, che la normativa sopra citata 'impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha presentato, e di procedere, poi all'assegnazione di quelli rimasti mediante l'individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati dalle liste collegate'. Il predetto principio è confermato da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha affermato che l'interessato 'è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, del più vasto schieramento composto da quattro liste... in conformità al già citato art. 73, comma 11'. Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza. Nel caso di specie, il primo seggio attribuito al complesso di liste collegate, compete, pertanto, al candidato sindaco non eletto. Tuttavia, considerato che il regolamento consente la costituzione dei gruppi unipersonali esclusivamente nei riguardi delle liste che hanno avuto eletto un consigliere (art. 15, comma 2), si ritiene che il candidato sindaco non eletto possa costituire tale gruppo unipersonale solo qualora il seggio ad esso assegnato in base al meccanismo della prededuzione sia stato ceduto da una delle liste della coalizione che attualmente non esprime alcun consigliere. Ciò alla luce anche della citata sentenza del TAR Campania, che ammette la potenziale surroga del candidato sindaco non eletto, nei riguardi della lista collegata che abbia ottenuto il quoziente più alto in ordine decrescente. In ogni caso, si ritiene che non possano costituirsi gruppi di liste che non esprimono consiglieri, fatta salva la facoltà, in presenza dei relativi presupposti, di modificare la denominazione del gruppo già costituito, come previsto dall'art. 15, comma 4 del regolamento.