Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Competenza

Territorio e autonomie locali
7 Marzo 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all’art. 16, comma 4, prevede espressamente che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione ad una serie di parametri ivi indicati. La competenza all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione dovrebbe, comunque, essere ricondotta al consiglio anche per coerenza sistematica alle varie disposizioni contenute nell’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 che al comma 4 ed al comma 5 affidano al consiglio comunale il compito di determinarne l’incidenza.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale, in relazione ad un esposto di un consigliere di minoranza del Comune di ., è stato chiesto il parere in ordine all'individuazione dell'organo (Giunta o Consiglio comunale) competente alla determinazione/adeguamento degli oneri di urbanizzazione. In merito, si osserva preliminarmente che l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/00 stabilisce che il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, a cui sono attribuite una serie di competenze elencate in dettaglio nella stessa disposizione normativa. In particolare, la lettera b) prevede in linea generale la competenza del consiglio in materia di programmi, bilanci, piani territoriali ed urbanistici, ecc., mentre la lett. f) assegna a tale organo competenze in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La giunta comunale, a cui sono assegnate funzioni di tipo esecutivo – attuativo, in base al successivo art. 48, comma 2, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Relativamente alla fattispecie in esame, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 16, comma 4, prevede espressamente che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione ad una serie di parametri ivi indicati. Il comma 5 del citato art. 16 stabilisce, altresì, che nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, sempre con deliberazione del consiglio comunale secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis. Appare pacifico, dunque che la competenza a determinare gli oneri di urbanizzazione ricada esclusivamente sul consiglio comunale. Riguardo agli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il comma 6 del medesimo art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si limita a stabilire che i 'comuni' provvedono ogni cinque anni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7140/05 del 15.12.2005 ha affermato che 'il contributo per il rilascio del permesso di costruire imposto dall'art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale perché prescinde totalmente dall'esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione ed ha natura di prestazione patrimoniale imposta. Lo stesso Consesso ha citato altresì, per la natura tributaria di tale prestazione, la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 5 maggio 1999, n. 203. Ciò posto, vero è che la giurisprudenza citata da codesta Prefettura non risulta univoca nell'individuare l'organo a cui compete l'adozione della deliberazione di adeguamento degli oneri urbanistici, tuttavia, alla luce di quanto premesso non può non osservarsi che indipendentemente dalla effettiva natura della prestazione (patrimoniale o tributaria) la competenza non può non essere ricondotta al consiglio comunale. Infatti, come precisato, l'articolo 42 del T.U.O.E.L. affida al consiglio la competenza in ordine a tributi e tariffe ed esercita l'ipotetica discrezionalità, laddove venga riconosciuta dalla legge, che non può essere demandata ad un organo esecutivo quale la Giunta. Nel caso specifico, altresì, la competenza all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione dovrebbe, comunque, essere ricondotta al consiglio anche per coerenza sistematica alle varie disposizioni contenute nell'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 che al comma 4 ed al comma 5 affidano al consiglio comunale il compito di determinarne l'incidenza.