Elezione Presidente del consiglio comunale. La disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (c.d. “quorum strutturale”) e delle votazioni (c.d. “quorum funzionale o deliberativo”) è stata delegificata. Come noto, ai sensi dell’art. 38 , comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, “ il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento …”. Le fonti di autonomia locale, con riferimento al ballottaggio, dovrebbero essere interpretate in coerenza con la ratio che, normalmente, ispira il sistema di ballottaggio; vale a dire considerando eletto quello tra i candidati che abbia ottenuto il più alto numero dei votanti a prescindere dal numero dei votanti.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in ordine alla normativa da applicare per l'elezione del presidente del consiglio del comune in oggetto.
In particolare al fine di consentire l'elezione dell'organo in parola, sono state convocate due sedute consiliari che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo. Si è proceduto, quindi, ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione senza esito positivo in quanto si sono registrati, su 32 votanti, 16 voti a favore di un candidato e 16 schede bianche.
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, dello statuto comunale è previsto che il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea. Se, dopo due scrutini, da tenersi in due distinte sedute, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
L'art. 6, comma 5, del regolamento del consiglio comunale dispone che, qualora nessun candidato ottenga, dopo due scrutini, la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, si procede, nella terza votazione, al ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione e che le votazioni vengono ripetute nella seduta successiva.
Poiché dall'esame delle due disposizioni emergono delle differenze tra la disciplina statutaria e quella regolamentare, che prevede un' ulteriore votazione successiva alla terza risultata infruttuosa, si è chiesto di conoscere quale normativa debba essere applicata al fine di consentire l'elezione dell'organo in parola.
Al riguardo, si rileva che la disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (c.d. 'quorum strutturale') e delle votazioni (c.d. 'quorum funzionale o deliberativo') è stata delegificata. Come noto, ai sensi dell'art. 38 , comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, ' il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento .'.
Nel caso in esame, non si ritiene di ravvisare la discrasia tra le due fonti di autonomia locale in quanto la normativa regolamentare si limita a disciplinare un'ulteriore votazione di cui non si fa menzione nello statuto. In altri termini, l'art. 6, comma 5, del regolamento del consiglio comunale non contrasta con nessuna norma statutaria poiché, in quanto fonte abilitata a porre norme sul funzionamento del consiglio, aggiunge un ulteriore passaggio alla procedura prevista dallo statuto per l'elezione del Presidente del consiglio comunale.
Le fonti di autonomia locale suindicate con riferimento al ballottaggio da tenersi nella terza votazione, ancorché formulate in maniera piuttosto confusa, dovrebbero essere interpretate in coerenza con la ratio che, normalmente, ispira il sistema di ballottaggio; vale a dire considerando eletto quello tra i candidati che abbia ottenuto il più alto numero dei votanti a prescindere dal numero dei votanti.