Revoca revisore contabile per inadempienza

Finanza locale
5 Maggio 2016
Categoria 
21.03 Incarico dei revisori degli enti locali
Sintesi/Massima 

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di legge

Testo 

Una Prefettura ha rappresentato che un comune ha chiesto di conoscere se, stanti i pareri favorevoli espressi dal revisore dei conti sui bilanci di previsione del 2014 e del 2015, nei quali erano state previste alcune entrate in misura superiore ai dati ricavabili dai prospetti ministeriali e tale da determinare, in sede di predisposizione del rendiconto 2015, il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 nonché un ingente disavanzo di amministrazione, l'ente possa procedere alla revoca del revisore ai sensi dell'articolo 235, comma 2 del Tuel, ritenendo che il mancato controllo sulle risultanze delle proposte di bilancio concretizzi l'ipotesi di grave inadempienza. Con riferimento al quesito proposto, la Prefettura chiede il parere di questo Ministero. Al riguardo, si osserva quanto segue. Come è noto, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, fatta salva, a norma dell'articolo 152, comma 4, dello stesso decreto legislativo, la diversa disciplina recata dal regolamento di contabilità dell'ente, il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del Tuel e sempreché possa essere data dimostrazione dell'inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e dell'eventuale disciplina regolamentare dell'ente, andrà valutata la fattispecie in argomento, previo esperimento del relativo procedimento istruttorio e verifica di inadempimento non giustificato da parte del revisore agli obblighi istituzionali relativi alla carica ricoperta, che solo legittima l'esercizio del potere di revoca.